Fruisce del superbonus del 110% l’installazione di sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, sempre nel rispetto dei requisiti indicati dalle disposizioni vigenti.
Così si è espressa l’Agenzia delle entrate con la recenterisposta a interpello n. 672/2021. Il contribuente ha dichiarato di essere proprietario di una unità immobiliare abitativa posta all’interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato a soggetto diverso, e di voler eseguire una serie di interventi che danno accesso al 110% compresa l’installazione di impianti fotovoltaici, con i relativi sistemi di accumulo, e alcuni sistemi di building automation (BACS).
Il contribuente, in aggiunta, evidenzia di essere in procinto di sostituire il vecchio generatore, su cui ha ottenuto la detrazione del 65% (ecobonus) con un nuovo modello e chiede se è possibile far convivere le due detrazioni (quella esistente e quella nuova maggiorata del 110%)
L’Agenzia delle entrate, tenendo conto delle disposizioni vigenti, precisa che nell’ambito degli interventi di efficientamento, siano essi trainanti che trainati, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, di cui alla lett. a), comma 9 del citato art. 119 a prescindere dal fatto che, alla data del 30/06/2022, siano o meno stati eseguiti interventi per il 60% di quelli complessivi, comprese quelle relative all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo.
Stante la sostituzione di un vecchio generatore, per il quale il contribuente sta beneficiando dell’agevolazione per il risparmio energetico ordinario, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, con uno nuovo modello a condensazione o a sistema ibrido, l’agenzia conferma che è possibile continuare a beneficiare dell’agevolazione ottenuta sul vecchio modello ma anche iniziare a fruire della detrazione del 110% sul modello nuovo nel rispetto, inevitabilmente, di ogni condizione prescritta dalle norme di riferimento.
Si aggiunge, ulteriormente, che le spese relative alla rimozione dell’amianto possono beneficiare del 110% se strettamente collegate alla realizzazione degli interventi agevolabili come accertato da un tecnico abilitato e, infine, lo stesso contribuente può accedere al 110% anche per l’installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, sempre che siano rispettate le condizioni previste dal dm 6/08/2020 (decreto “Requisiti”) e nei limiti di euro 15.000 (allegato B – tabella 1).
Sismabonus
Con altra risposta (n. 674/2021), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul sismabonus precisando che, per effetto di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 16 del dl 63/2013, come modificato dal comma 68 dell’art. 1 della legge. 178/2020, l’agevolazione si ottiene per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate a partire dall’1/01/2017 o per gli interventi per i quali, a partire da detta ultima data, sia stato rilasciato il titolo edilizio. Di conseguenza, nella fattispecie rappresentata, per le spese sostenute dall’1/01/2021, è possibile accedere al bonus indicato anche se il titolo abilitativo è stato rilasciato a partire dall’1/01/2017, a prescindere dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, stante le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2021; nel caso in cui l’avvio delle procedure autorizzatorie o il rilascio del titolo abilitativo siano avvenuti antecedentemente a tale ultima data non risulta possibile fruire, invece, del citato sismabonus sia ordinario che potenziato (110%).
Bonus facciate
Con risposta n. 673/2021 l’Agenzia delle entrate è entrata nel merito della fruibilità del bonus facciate precisando che lo stesso spetta anche per le spese relative ai parapetti, sempre che questi ultimi risultino posizionati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre il detto bonus non può spettare per i lavori di rifacimento delle tende avvolgibili, salvo gli stessi non siano inquadrabili come aggiuntivi dell’intervento edilizio, e per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata.
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