Il corposo carnet di bonus edilizi è stato oggetto di diverse frodi per un totale di 5,6 miliardi di euro, in gran parte addebitabili al Bonus facciate.
I dati di giugno, a cui l’ammontare delle frodi fa riferimento, indicano anche che c’è una diminuzione degli illeciti, resa possibile anche grazie anche alle verifiche che l’Agenzia delle entrate ha attuato nel corso degli ultimi mesi sulla scorta del provvedimento 340450/2021 che, seppure con qualche nodo ancora da sciogliere, ha delineato le modalità secondo le quali effettuare i controlli e le eventuali verifiche necessarie.
Ora, nel quadro della convenzione tra ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) per il periodo 2022-2024, emerge la volontà di effettuare controlli più minuziosi.
Al centro delle attenzioni delle autorità non ci sono soltanto le violazioni fiscali, fa notare Il Sole 24 Ore, ma anche frodi di altra natura. L’intento è quello di riuscire a controllare in modo preventivo il 60% delle domande di agevolazioni.
Le tre fasi dei controlli
Le comunicazioni che il contribuente invia all’Agenzia delle entrate, per esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito, vengono vagliate secondo i principi di coerenza rispetto ai dati già in possesso dell’anagrafe tributaria. Ciò al fine di rilevare eventuali incongruenze nelle operazioni a cui i crediti sono correlati ed individuare cessioni simili già effettuate dai soggetti coinvolti nell’operazione di sconto o di cessione del credito.
La seconda fase, che l’autorità avvia entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, prevede verifiche sulla scorta di fattori di rischio che possono portare, in caso di sospetti e anomalie, alla sospensione per 30 giorni della richiesta del contribuente.
In questo caso viene effettuata una verifica minuziosa della richiesta che può portare allo stralcio della stessa allorquando le anomalie fossero confermate.
I fattori di rischio
Sono predefiniti sulla scorta delle violazioni tributarie che possono trarre origine dai meccanismi dei bonus edilizi. La prima è l’emissione di fatture a fronte di interventi parzialmente svolti o mai svolti, la seconda invece riguarda la compensazione di crediti inesistenti e superiori ai 50mila euro. La terza violazione riguarda invece l’uso della documentazione per ridurre il carico di imposte, come descritto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74/2020.
Le criticità e le attività istruttorie
Non è ancora chiaro se, a seguito delle attività istruttorie, le comunicazioni riconosciute come anomale facciano scattare conseguenze penali e di quale entità e rilievo.
Si tratta, peraltro, di modalità di controllo già in essere ma, per il triennio futuro, le autorità fiscali, intensificheranno i controlli e la minuziosità con cui vengono svolti.
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