Il cambio di destinazione d’uso funzionale senza
opere necessita di titolo edilizio laddove si riscontri
concretamente un aumento del carico urbanistico; diversamente
un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi è
illegittima.
Mutamento di destinazione d’uso senza opere: occhio al carico
urbanistico
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 9 dicembre 2024, n. 9823, con la quale ha respinto
l’appello di un’Amministrazione comunale in relazione a
un’ordinanza di ripristino della destinazione
d’uso da luogo di culto a laboratorio artugianale.
Secondo il Comune, i locali non ospitavano saltuariamente
attività di studio e preghiera, ma erano adibiti abitualmente a
luogo di preghiera comportando un aumento del carico urbanistico,
quando invece la loro destinazione avrebbe dovuto essere
quella di laboratorio artigianale. Per questo motivo aveva
contestato un abusivo mutamento di destinazione
d’uso in assenza di opere edilizie e aveva
intimato il ripristino della destinazione d’uso
assentita ex art. 31 d.P.R. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
La contestazione alla base del provvedimento muoveva dal rilievo
che l’attività
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