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Cambio di destinazione d’uso con opere: niente condono in area vincolata

Cambio di destinazione d'uso con opere: niente condono in area vincolata

La normativa sul terzo condono edilizio (D.L.
n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003) ha introdotto
delle limitazioni rispetto alle due leggi precedenti, soprattutto
in relazione alle opere realizzate in area
vincolata
.

Nel caso infatti dei c.d. “abusi maggiori”,
ovvero le tipologie di opere di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1
del decreto legge n. 269/2003, realizzati in area sottoposta a
vincolo, la sanatoria è preclusa, essendo consentita soltanto per
interventi di cui alle tipologie 4, 5 e 6, ovvero restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previa
verifica di compatibilità da parte delle Autorità preposte al
vincolo.

È quindi facile comprendere come non sia possibile ottenere il
condono edilizio per un intervento consistente
nell’ampliamento di un locale magazzino con cambio
di destinazione d’uso in residenziale, in area sottoposta a
vincolo.

Ampliamento in area vincolata con cambio di destinazione d’uso:
niente condono edilizio

La conferma arriva con la sentenza del
TAR Lazio del 1° aprile 2025, n. 6514
, che
…continua a leggere

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