

La normativa sul terzo condono edilizio (D.L.
n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003) ha introdotto
delle limitazioni rispetto alle due leggi precedenti, soprattutto
in relazione alle opere realizzate in area
vincolata.
Nel caso infatti dei c.d. “abusi maggiori”,
ovvero le tipologie di opere di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1
del decreto legge n. 269/2003, realizzati in area sottoposta a
vincolo, la sanatoria è preclusa, essendo consentita soltanto per
interventi di cui alle tipologie 4, 5 e 6, ovvero restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previa
verifica di compatibilità da parte delle Autorità preposte al
vincolo.
È quindi facile comprendere come non sia possibile ottenere il
condono edilizio per un intervento consistente
nell’ampliamento di un locale magazzino con cambio
di destinazione d’uso in residenziale, in area sottoposta a
vincolo.
Ampliamento in area vincolata con cambio di destinazione d’uso:
niente condono edilizio
La conferma arriva con la sentenza del
TAR Lazio del 1° aprile 2025, n. 6514, che
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