

La trasformazione di un locale tecnico in unità residenziale
comporta un cambio di destinazione
d’uso rilevante con incremento del carico urbanistico
e per il quale è necessario il permesso di
costruire.
In assenza del titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è
pienamente legittimo, come ha confermato il Consiglio di
Stato, con la sentenza
del 17 marzo 2025, n. 2168, respingendo l’appello
presentato dai proprietari di un’unità immobiliare proprio per
l’annullamento del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 33 del
d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15/2008.
Cambio di destinazione d’uso rilevante: ok alla demolizione in
assenza di permesso di costruire
Nel caso in esame, il provvedimento repressivo riguardava un
intervento edilizio consistente in:
- trasformazione di un locale adibito a lavatoio in
abitazione; - tamponatura di un locale adibito a stenditoio, con infissi
in PVC; - realizzazione di un’ampia tettoia.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la modifica della
destinazione d’uso del locale lavatoio in uno spazio abitabile
ha rilevanza urbanistica, ai sensi dell’art.
23-ter, comma
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