Con il Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024, convertito con
modifiche dalla legge n. 105/2024), la disciplina relativa al
cambio di destinazione d’uso ha subito notevoli
trasformazioni, che sicuramente tracceranno nel tempo una nuova
rotta nell’ambito della giurisprudenza sugli abusi
edilizi.
Intanto, sebbene le nuove disposizioni dell’art. 23-ter del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) rappresentino l’introduzione di una vera e
propria vera disciplina dei cambi di destinazione d’uso orizzontali
(all’interno della stessa categoria) e verticali (tra categorie
diverse), con o senza opere edilizie, la giustizia
amministrativa, nei contenziosi per i quali si applicano le
previsioni precedenti, ribadisce il proprio orientamento in caso di
lavori eseguiti in assenza di titolo
abilitativo.
Cambio di destinazione d’uso rilevante: un caso “pre Salva
Casa”
Ne è prova la sentenza
del 3 settembre 2024, n. 16065, con cui il TAR
Lazio ha confermato l’ordine di demolizione e di
ripristino dello stato originario dei luoghi, relativo ad opere
abusive che avevano determinato il cambio di destinazione
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