La presentazione della domanda di accertamento di conformità non
comporta l’inefficacia del provvedimento di demolizione, ma
determina solo la sospensione temporanea della fase di
esecuzione, e quindi la sospensione dei termini concessi
per provvedere alla demolizione spontanea dell’abuso.
Una volta decorso il tempo concesso per la sospensione,
tuttavia, il termine previsto per la demolizione spontanea
rincomincia a decorrere regolarmente, pertanto, se decorso anche
questo periodo l’ingiunzione non dovesse essere rispettata,
l’Amministrazione sarebbe tenuta ad accertare l’inadempienza e a
procedere con l’acquisizione gratuita del
manufatto al patrimonio comunale; ciò anche se dovesse
trattarsi di abusi realizzabili con SCIA, che sono assoggettabili a
sanzione demolitoria esattamente come quelli realizzabili con
permesso di costruire.
Accertamento conformità: dopo la sospensione, i termini
dell’ordine di demolizione decorrono regolarmente
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 30 agosto 2024, n. 7326, con cui
ha rigettato un ricorso legato alla demolizione di opere in parte
realizzate in difformità dal titolo e in
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