Tra le modifiche più significative operate dal Salva Casa (la
Legge n.
105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n.
69/2024) al Testo Unico Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001),
vi è senza dubbio la nuova disciplina che riguarda i cambi di
destinazione d’uso.
Il cambio di destinazione d’uso dei locali seminterrati dopo il
Salva Casa
L’art. 23-ter, comma 1-quater, ultimo periodo, del Testo Unico
Edilizia, recita “Per le unità immobiliari poste al primo piano
fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è
disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in
cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare
specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a
1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al
primo piano fuori terra o seminterrate”.
Nelle more dell’adeguamento regionale e dell’adozione di nuovi
strumenti
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