Il cambio di destinazione d’uso che implichi la
variazione degli standard inderogabili imposti in
materia urbanistica si configura come una variazione
essenziale al titolo, dunque l’opera è suscettibile di
sanzione demolitoria e ordine di ripristino dei luoghi.
Difatti, se la modifica della destinazione avviene tra
categorie non omogenee, l’intervento comporta
incrementi del carico urbanistico anche nel caso
in cui fosse solo funzionale e non prevedesse la realizzazione di
vere e proprie opere edilizie, pertanto è sempre assoggettato al
rilascio del permesso di costruire.
Cambio d’uso categorie disomogenee: sempre variazione
essenziale
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 9
aprile 2024, n.
6862, che rigetta il ricorso proposto per
l’annullamento dell’ordinanza di demolizione riferita ad interventi
di modifica d’uso rilevante e di chiusura di una
tettoia.
In particolare, a determinare le variazioni essenziali al titolo
è l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), che prevede che
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