

Il principio di autoresponsabilità è uno dei
pilastri della disciplina degli appalti
pubblici, ma non sempre trova applicazione uniforme nelle
prassi operative. È il caso affrontato dal Consiglio di Stato con
la
sentenza n. 286 del 15 gennaio 2025, che ha stabilito limiti
chiari al soccorso istruttorio nelle procedure di
gara, tutelando il principio di par condicio tra i
concorrenti.
Capacità tecnico professionale e soccorso istruttorio
La vicenda riguarda una gara
d’appalto aggiudicata inizialmente ad una società e contestata
dalla seconda classificata per il mancato possesso, da parte
dell’aggiudicataria, del requisito di capacità
tecnico-professionale previsto dal disciplinare di gara (fatturato
specifico di almeno 350.000 euro nel triennio).
In primo grado, il TAR, pur accertando l’assenza del requisito
tecnico-professionale, aveva disposto la riammissione mediante il
soccorso istruttorio perché, secondo la sua ricostruzione, ai fini
del possesso del requisito di capacità tecnico e professionale
(fatturato specifico nell’ultimo triennio pari ad almeno 350 mila
euro per servizi analoghi a quello di gara ossia trasporto
pubblico), l’aggiudicataria aveva dichiarato 90 mila euro
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