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Casa singola ristrutturata e venduta da impresa, possibile ottenere la detrazione per ristrutturazione? – La Repubblica

La detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati, come prevede l’art. 16-bis del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, “spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia  riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”. La detrazione, dunque, non è prevista nel suo caso per la quota di immobile venduto dall’impresa, dato che si tratta di casa singola unifamiliare e non di appartamento all’interno di un fabbricato plurifamiliare. Per quanto riguarda invece la quota del privato, volendo può cederle le rate di detrazione non usufruite, ma è una libera scelta in qua nto per legge, in mancanza di accordo, la detrazione resta al venditore. Quanto al bonus mobili, se lei subentra nella detrazione può utilizzarlo per i nuovi acquisti in quanto condizione indispensabile per l’agevolazione è quella di essere titolare della detrazione per ristrutturazione. Altrimenti se lei si limita ad installare un impianto d’allarme la detrazione non spetta in quanto il bonus è riconosiuto solo se si effettuano lavori edili o di risparmio energetico, come l’installazione di un condizionatore, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/2014. Bonus escluso, invece, come espressamente indicato nella stessa circolare, in caso di semplice installazione di impianto di allarme, inferriate o porte blindate.

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