Risponde l’esperto Daniela Barigazzi Avvocacato (consulente Confedilizia)
Seguo con interesse la Vostra rubrica e Vi scrivo per avere una risposta al mio caso: nel condominio dove abito abbiamo fatto fare lo studio di fattibilità in relazione al bonus fiscale del 110%.Una volta ottenuto, è stato portato in assemblea. I condomini hanno però deliberato di non far fare i lavori. So che la spesa del tecnico rimane a carico di noi condomini; chiedo se l’Amministratore abbia anche in questo caso diritto ad un compenso.
Lettera firmata
Il lettore pone un quesito riguardo il superbonus ed è quindi molto attuale. Può accadere, come nel caso prospettato, che i condomini deliberino di non procedere con i lavori che fruiscono dei bonus fiscali vigenti. E’ fuori di dubbio che sia dovuto il compenso del tecnico che ha redatto lo studio di fattibilità e che tale spesa, in caso di mancata esecuzione dei lavori, rimanga a carico dei condomini.
E’ altrettanto fuori dubbio che anche all’Amministratore condominiale vada riconosciuto un compenso nel caso in cui abbia dovuto impegnarsi nell’attività preparatoria per mettere il tecnico in grado di redigere lo studio di fattibilità: reperimento dei documenti occorrenti al tecnico stesso, affiancamento a quest’ultimo in caso di sopralluoghi e così via.
Poiché il compenso dell’Amministratore va sempre deliberato, si dovranno affrontare due aspetti: quello della quantificazione da parte dell’Amministratore del compenso straordinario che richiede e quello dell’approvazione da parte dell’assemblea. Il compenso per l’attività svolta dev’essere quantificato e comunicato dall’Amministratore ai condomini al momento della propria nomina a pena di nullità della nomina stessa (art. 1129 co. 14 c.c.) e viene quindi deliberato in tale occasione; il compenso per l’attività straordinaria del 110% – qualora non contemplato nel predetto mansionario stante la recente novità della fattispecie – dovrà essere deliberato.
Il compenso legato al bonus del 110%, com’è noto, è escluso dal beneficio fiscale e rimane di conseguenza a carico dei condomini. Nel caso in cui i condomini deliberino di non fruire di tale beneficio nonostante abbiano acquisito lo studio di fattibilità, l’Amministratore sottoporrà all’assemblea la quantificazione del proprio compenso per l’attività straordinaria preparatoria svolta; potrà farlo preventivamente, se i tempi coincidono, in occasione della propria nomina oppure successivamente, per esempio in occasione della delibera che decide in ordine allo studio di fattibilità.
La quantificazione di tale compenso straordinario dell’Amministratore condominiale potrebbe essere effettuato in base ad una piccola percentuale calcolata sull’ammontare dei lavori straordinari oppur, ancor meglio, in base ad una piccola quota per ciascuna unità immobiliare. L’Amministratore ovviamente dovrà adottare il criterio che risulti, seppure commisurato all’impegno ed al tempo profusi, economicamente più conveniente per i propri amministrati.
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Source: gazzettadiparma.it
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