Il comma 1-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio introdotto dalla legge di Bilancio stabilisce che sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di coibentazione, raggiungano una classe energetica in fascia A. In questo caso, stabiliscono ancora le norme, è possibile avere l’agevolazione anche in assenza dell’Ape ante lavori. L’attestato, infatti, non può comunque essere rilasciato nel caso in cui l’edificio sia privo di copertura o di parte delle pareti, come precisato anche nella risposta 161/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Per poter accedere all’agevolazione, come chiarito dalle Entrate nella stessa risposta, è però necessario che il tecnico incaricato del progetto attesti la presenza di un precedente impianto di riscaldamento. Le stufe rientrano in questa categoria.
Source: repubblica.it
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