La trasformazione di una società da SCARL a SRL
non può rappresentare causa di esclusione dalla
procedura di gara, in quanto si assisterebbe a una violazione dei
principi di tassatività e tipicità delle cause di esclusione.
Cause da esclusione: nessuna indicazione sulle
trasformazioni societarie
A spiegarlo è il TAR Campania, con la sentenza
del 27 febbraio 2024, n. 1307, con cui ha confermato
la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto di lavori in
favore di un operatore che nel corso della procedura ha trasformato
la società consortile in società capitalista, ex art. 2500-octies
c.c., facendo rimanere temporaneamente la SCARL con un solo
socio.
Sul punto, il giudice ha richiamato il d.lgs. n. 50/2016,
applicabile ratione temporis, che non prevede nessuna
causa di esclusione per il caso in cui una società consortile resti
temporaneamente con un solo socio.
Lo scioglimento della società controinteressata non si è mai
verificato, ma, al contrario, allo specifico scopo di evitare la
cessazione dell’ente, ha attivato
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