La mancanza della garanzia provvisoria
rappresenta una causa di esclusione conforme al Codice dei
contratti pubblici e, in fase di soccorso
istruttorio, non può comunque essere ammessa, se non vi è
certezza che abbia data anteriore alla presentazione delle
offerte.
Garanzia provvisoria: senza data certa, l’esclusione dalla gara
è legittima
Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio,
con la sentenza del
21 ottobre 2024, n. 18237, ha respinto il ricorso
proposto da un RTI contro il provvedimento di esclusione
nell’ambito di una procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro misto di servizi e lavori, comunicato ai sensi
dell’art. 90, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023
L’esclusione è stata disposta in quanto, all’esito del soccorso
istruttorio, il concorrente non ha prodotto la garanzia provvisoria
avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Secondo il RTI ricorrente, la SA avrebbe agito illegittimamente
in quanto:
- avrebbe violato il principio di tassatività delle cause
da esclusione
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