Quando è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito anche senza il certificato sullo stato di avanzamento lavori? Sul tema ha fatto chiarezza il sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze, Claudio Durigon.
Rispondendo a un’interrogazione degli onorevoli M5S Luca Sut e Vita Martinciglio, Durigon ha spiegato che, se vengono realizzati interventi incentivati con ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche senza certificato sullo stato di avanzamento lavori (Sal).
Nel presentare l’interrogazione, Sut e Martinciglio hanno evidenziato il fatto che, in base a quanto previsto dalla circolare 30/E/2020, per i bonus diversi dal superbonus 110 per cento non servono attestazioni per l’esecuzione o per la fine dei lavori.
Secondo quanto confermato da Durigon, “nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al superbonus per i quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”.
Riportando un esempio per chiarire la questione, il sottosegretario ha affermato: “Qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti Sal, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.
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