Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateCessione bonus fiscali sulla casa: in scadenza la comunicazione per le spese 2020 – InvestireOggi.it

Cessione bonus fiscali sulla casa: in scadenza la comunicazione per le spese 2020 – InvestireOggi.it

Dal superbonus 110% agli altri bonus fiscali per lavori sull’immobile entro fine marzo 2021 va comunicata l’opzione per lo sconto o cessione del credito

È in scadenza, il 31 marzo 2021, (salvo ulteriori proroghe), la comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per le spese sostenute nel 2020 a fronte di interventi che danno diritto al superbonus 110% o altri bonus fiscali per lavori sugli immobili, ossia:

  • recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione).
  • efficienza energetica (ecobonus)
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus)
  • recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. bonus facciate)
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ricordiamo, infatti, che a fronte dei lavori che danno diritto al superbonus 110% (di cui all’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni) e per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi sopra elencati (ai sensi dell’art. 121 dello stesso decreto Rilancio), il beneficiario può, optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari.

Dal superbonus 110% ed altri bonus fiscali sulla casa: la comunicazione dell’opzione di cessione

Il soggetto che opta per lo sconto o la cessione del credito è tenuto poi a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inviando, l’apposito modello, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021, il citato termine è stato prorogato al 31 marzo 2021.

L’invio deve essere fatto esclusivamente in via telematica mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia stessa.

Si tenga altresì presente che, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Sconto in fattura o cessione del credito per i lavori sulla casa: chi deve fare la comunicazione?

In merito al soggetto che deve “materialmente” provvedere ad inviare la comunicazione occorre distinguere a seconda dei casi. Nel dettaglio:

  • per i lavori fatti sull’immobile che rientra nella propria sfera “privata”:
    • se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione deve essere fatta dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
    • se l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere fatta dal beneficiario stesso (anche avvalendosi di un intermediario abilitato).

Ricordiamo a tal proposito che in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, a fronte del superbonus 110%, è necessario il visto di conformità rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.

Per i lavori fatti sull’edificio condominiale, occorre, invece, distinguere a seconda che il condominio abbia o meno l’amministratore.

  • Laddove c’è amministratore condominiale:
    • se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione può essere fatta dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato) oppure dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
    • se l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato).

Nel caso in cui, il condominio è senza amministratore la comunicazione, sia in caso di superbonus sia in caso di altre detrazioni, è fatta dal condomìno incaricato (anche avvalendosi di intermediario).

Potrebbero anche interessarti:

SULLO STESSO TEMA

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment