Cessione bonus edilizi: per quantificare i 10.000 euro di spesa, soglia entro la quale non scattano gli obblighi antifrode, vanno considerate tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, ed in relazione alla medesima unità immobiliare, anche se sostenute a cavallo di due o più annualità. Inoltre, ai fini del rispetto del limite citato, si considera sempre la totalità delle spese riferite all’intervento che dà diritto alla detrazione a prescindere dal numero di beneficiari. Stessa cosa vale anche per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio per le quali vale l’importo complessivamente riferibile al lavoro e non la parte di spesa imputabile al singolo condomino. Queste sono le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nella circolare 19/E, pubblicata lo scorso 27 maggio, in merito alla corretta quantificazione del limite di spesa, fissato a 10mila euro, per evitare gli onerosi adempimenti antifrode previsti all’articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio). Con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), il legislatore ha modificato la normativa antifrodi nativa del dl 157/2021, disponendo una specifica esclusione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, adempimenti necessari per procedere alla cessione (o sconto in fattura) dei bonus edilizi, qualora si tratti di opere classificate come in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate ex articolo 1 c.219 della legge 160/2019).
E’ dunque chiarito che per la corretta quantificazione del limite di 10.000 euro, occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo e se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione. Per “valore degli interventi” si deve tenere in considerazione la totalità delle spese sostenute, l’agenzia infatti nel documento indica che vanno conteggiate “tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo” compresi quindi anche gli oneri professionali e i diritti di istruttoria. Inoltre, come anticipato, il limite dei 10mila euro fa riferimento all’intervento realizzato a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione e non rileva la circostanza che si tratti di un operazione realizzata in periodi d’imposta diversi (con spese sostenute in annualità diverse).
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