Per gli immobili nei quali sono presenti delle irregolarità costruttive che non consentono di attestarne lo stato legittimo non è ammessa alcuna agevolazione fiscale. Lo prevede l’articolo 49 del Testo unico in materia edilizia (DPR 380/2001) secondo il quale gli immobili nei quali sono presenti nterventi realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio, in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, sulla base di un titolo successivamente annullato non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. In base al testo, affinché si applichi la non fruibilità delle agevolazioni, la mancata regolarità deve riguardare: violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte; il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Al di fuori di questi casi, e solo per gli immobili non vincolati, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. In base alle modifiche recentemente introdotte al TUE,le tolleranze esecutive, dal momento che non costituiscono violazioni edilizie, possono essere dichiarate da un tecnico abilitato ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili nella modulistica concernente nuove domande, comunicazioni e segnalazioni edilizie, oppure con apposita dichiarazione asseverata utilizzabile ai fini della circolazione dell’immobile. Detto questo ai fini della cessione del credito in caso di falsa attestazione, ovvero di immobile per il quale non sono ammesse agevolazioni, il cessionario, ossia soggetto al quale viene ceduto il credito, ha diritto comunque ad utilizzare il credito acquisito. L’Agenzia delle entrate si rifarà si rimarrà invece sul proprietario dell’immobile che ha richiesto l’agevolazione senza essere in regola. per questo motivo non tutti gli istituti di credito richiedono lo stato legittimo dal momento che in ogni caso resteranno fuori da qualunque contenzioso con l’Agenzia delle entrate. Quindi considerando che l’attestazione dello stato legittimo ha un costo relativamente contenuto, soprattutto se si considera che dovrà essere suddiviso tra tutti i condomini, sta voi valutare se rischiare o chiedere la verifica prima di avviare i lavori.
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