Cessione del credito, un solo passaggio per il superbonus e i bonus casa. Lo prevede la bozza del decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei ministri oggi, 21 gennaio 2022. Non saranno possibili più di una cessione, ovvero il passaggio dal beneficiario all’azienda e successivamente alla banca. L’obbligo sarà in vigore dal prossimo 7 febbraio 2022, ma si attende l’ufficialità.
Cessione del credito, il nuovo decreto del governo, approvato oggi 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei ministri, limita le possibilità dei crediti d’imposta relativi al superbonus 110 per cento e ai bonus edilizi.
La disposizione è inserita nella bozza del testo diffusa dall’Ansa, precedente all’approvazione del provvedimento.
A partire dal prossimo 7 febbraio 2022 i crediti d’imposta potranno essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari ma non sarà più possibile la cessione del credito all’azienda, che a sua volta poteva cederlo alla banca.
Cessione del credito, per superbonus e bonus casa il decreto Sostegni ter limita a un solo passaggio
Il decreto Sostegni ter approvato oggi, 21 gennaio 2022, dal Consiglio dei Ministri prevede diverse misure.
Tra le altre gli interventi contro il caro bollette, per cui dovrebbe essere stanziato oltre un miliardo di euro.
Il provvedimento del governo è composto da 29 articoli e l’articolo 26 modifica la cessione del credito del superbonus 110 per cento e dei bonus casa.
Stando alla bozza precedente all’approvazione, diffusa dall’Ansa, verrebbe limitata la possibilità di cedere ulteriormente un credito dopo la prima cessione.
In altre parole la cessione del credito potrebbe essere effettuata solo tra il beneficiario dell’agevolazione e l’intermediario finanziario.
Nell’ottica di un maggior controllo era già stato adottato il decreto antifrodi, che estendeva l’obbligo di visto di conformità anche per fruizione diretta del superbonus e per l’utilizzo con cessione del credito e sconto in fattura per le altre agevolazioni.
Con l’approvazione del decreto Sostegni ter, si limita la possibilità di cedere più di una volta il credito fiscale derivante dalle varie agevolazioni edilizie.
L’obbligo, una volta confermato dal testo ufficiale, sarebbe in vigore dal 7 febbraio 2022. A partire da tale data, i crediti che sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di previste dall’articolo 121 e 122, comma 1, del decreto Rilancio potranno essere oggetto di una sola cessione.
I contratti che prevedono più di una cessione per lo stesso credito saranno considerati nulli.
Crediti superbonus e bonus casa: i contratti con successivi passaggi del credito sono nulli
Tra le modifiche alla cessione del credito per superbonus 110 per cento e bonus casa c’è la nullità dei contratti che dovessero prevedere ulteriori passaggi dei crediti in questione.
La misura sarà in vigore a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Si dovrà attendere, quindi, per avere l’ufficialità.
Stando alla bozza precedente all’approvazione, il provvedimento prevede che siano nulli:
- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
In altre parole tutti i contratti che prevedono la possibilità di una cessione del credito successiva alla prima.
Il limite viene inserito modificando quanto previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
L’obietti del governo è quello di limitare la circolazione dei crediti fiscali e limitare al massimo le frodi, diverse delle quali già bloccate dall’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, lo scorso 23 dicembre 2021, aveva già messo in guardia sulle frodi durante la conferenza di fine anno.
Source: informazionefiscale.it
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