Eurostat: la registrazione dei crediti fiscali da Superbonus nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in ciascun anno di fruizione, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a fornitori o istituzioni finanziarie.
Per tanti anni ci è stato raccontato che gli interventi di riqualificazione delle abitazioni, come l’ecobonus e il bonus casa, generavano crediti che non potevano essere ceduti a banche, istituzioni finanziarie e fornitori perché a loro volta avrebbero extra debito pubblico. L’interpretazione di ambienti vicini al MEF era che la cessione dei crediti fiscali doveva essere contabilizzata nell’anno degli interventi, anche se il godimento fiscale era di 5 o di 10 anni. In pratica contabilizzando in un solo anno, anziché in 5 o in 10, si sarebbe creata una perfetta insostenibilità del debito pubblico.
La cessione del credito secondo Eurostat
A smentire questa interpretazione è intervenuta una nota di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, una direzione generale della Commissione europea, che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea a fini statistici. In pratica è la voce della Commissione europea. Qui la lettera di Eurostat in inglese.
Il nostro ufficio statistico Istat aveva chiesto un parere ad Eurostat in merito alle modalità di registrazione nei conti nazionali di due provvedimenti di agevolazione fiscale per famiglie e imprese: il Superbonus 110% e il credito di imposta connesso al “Piano transizione 4.0”.
Per il Superbonus, in attesa di una chiarificazione definitiva della materia, Eurostat ha dichiarato che il debito corrispondente continuerà a essere registrato nei conti nazionali nella misura della quota detraibile nell’anno. Una decisione che vale a fortiori per ecobonus, bonus casa, bonus facciate.
Invece, per quanto riguarda il credito di imposta connesso al Piano di transizione 4.0 Eurostat ha confermato l’interpretazione di Istat secondo cui il relativo debito va registrato interamente nell’anno di fruizione.
Sempre in attesa di una guida metodologica definitiva da parte di Eurostat, possiamo tirare un sospiro di sollievo.
La cessione del credito per i lavori da Superbonus, Ecobonus e Bonus casa a banche, istituzioni finanziarie e fornitori è stata inquadrata legalmente dall’art. 121 del DL Rilancio. E quindi con l’emanazione della Circolare interpretativa e delle modalità di cessione del credito a cura dell’Agenzia delle Entrate. A tale provvedimento, specie sotto la forma dello sconto in fattura, va generalmente riconosciuto il merito di aver dato un potente stimolo ai lavori in edilizia.
a cura di Ennio Braicovich
Source: guidafinestra.it
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