Alcune note di buon senso da parte di uno dei più qualificati esperti di cessione del credito e di sconto in fattura che è utile ricordare a sé stessi e, se del caso, ai clienti finali
Lo sconto in fattura mediante cessione del credito continua ad essere il tema del giorno non fosse altro perché, come sottolinea un imprenditore del serramento (vedi qui), tale meccanismo rappresenta una potente leva fiscale e finanziaria senza precedenti nel settore. Tuttavia, nel maneggiare tale leva all’imprenditore occorrono sempre prudenza, perizia e diligenza. Ecco qualche istruzione per l’uso della cessione del credito da parte di uno dei maggiori esperti del settore serramenti. (EB)
Cessione del credito: istruzioni per l’uso
Lo sconto in fattura con cessione del credito pare ormai essere diventato la condizione di pagamento preferita dai clienti e, di conseguenza, ciascuno si sta attrezzando per poterla offrire.
Come tutte le cose nuove, siamo in pieno rodaggio e le varie offerte sono ancora molto dissimili tra loro. Alcuni cessionari pretendono controlli non necessari. Altri non effettuano nessun controllo a priori, riservandosi, casomai, di richiederne a posteriori.
Il punto fondamentale che è bene SEMPRE tenere a mente è che il diritto alla detrazione E’ del cliente finale. Non è una gentile concessione del serramentista; il serramentista può solo decidere se accettare o meno di valorizzare tale diritto immediatamente come sconto in fattura.
Questa affermazione non paia peregrina: la legge stessa indica ESPLICITAMENTE che la responsabilità che il diritto esista e che, pertanto, sia trasferibile, E’ SEMPRE E SOLO DEL CLIENTE FINALE
Messa così, liberi tutti: tanto, se poi domani, a un controllo, risultasse che il cliente non aveva diritto all’importo che ci ha ceduto, se la vedrà lui con l’Agenzia delle Entrate.
Non è proprio cosi, a mio avviso, per due ordini di motivi.
Anzitutto, siamo mediamente persone serie (l’ho già scritto da qualche parte), quindi non vogliamo mettere il cliente a rischio di sanzione: il Cliente rappresenta pur sempre il nostro maggior valore aziendale.
In secondo ordine, il successivo cessionario (ad esempio, il controllore indicato dalle Banche), potrebbe richiedere prova documentale che l’intervento avesse per davvero il diritto alla detrazione ceduta; è una sua facoltà, che scaturisce dall’applicazione dell’articolo quinto: “Chi ha i soldi in mano, ha vinto”.
I punti critici
Quali sono, quindi, i punti critici della cessione del credito sui quali è bene soffermarsi?
Il primo e più ovvio: COSA MI STA CEDENDO IL CLIENTE? Un BonusCasa (con le sue problematiche di CILA per manutenzione straordinaria e di limite massimo di spesa a 96 mila euro) o un Ecobonus (con il problema del rispetto dei massimali specifici e delle trasmittanze più basse)?
Su questo punto, la confusione è sovrana: dire che ‘Mi cede il 50% a 10 anni’ non significa nulla; entrambe gli incentivi sono pari al 50% in 10 anni, ma le procedure sono leggermente diverse, i limiti di importo pure e il codice tributo della cessione, anche.
Secondo: nel caso di ECOBONUS, so esattamente a quanto ammonta il diritto alla detrazione (perché sono sicuro di poter utilizzare l’allegato I), o dovrò attenermi alle asseverazioni tecniche finali? Ogni volta che l’Ecobonus viene applicato a interventi più complessi della mera sostituzione dei serramenti, NON E’ DETTO CHE VENGA UTILIZZATO L’ALLEGATO I, anzi, tale procedura dovrebbe essere ‘marginale’, come più volte ribadito da ENEA.
Terzo: visto che il motivo per cui più frequentemente il cliente perde il diritto alla sanzione è il mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, abbiamo verificato che il cliente abbia provveduto ai suoi adempimenti? Noi abbiamo provveduto ai nostri? Ad esempio, sulla SCIA compare la nostra presenza in cantiere? Se no, che ci facciamo a casa del cliente?
Questo terzo aspetto, in particolare, è il più critico: il cliente che presenterà alla detrazione fatture di più imprese DEVE aver provveduto agli adempimenti relativi alla sicurezza, anche se le imprese hanno lavorato in tempi diversi.
E’ un controllo che l’Agenzia può tranquillamente fare a posteriori e, in caso di violazioni, chiedere al nostro cliente finale, cui teniamo tanto, di restituire la detrazione. Se davvero, mediamente, siamo persone serie, forse sarebbe il caso di metterci un po’ più di attenzione.
Ing. Giovanni Tisi, GieffeTi Studio
a cura di EB
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