Diventa possibile cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili
Diventa possibile cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili. Nel pacchetto di emendamenti votato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato alla legge di conversione del Dl Sostegni (Dl 41/2021) entra anche un’importante novità in materia di detrazioni per la casa.
La modifica, presentata dal M5s, aggiunge una nuova lettera all’elenco dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Si tratta della norma che ha introdotto, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire delle detrazioni casa in due modi: con uno sconto in fattura, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento, o con la cessione del credito di imposta, anche a istituti di credito, in modo da monetizzare il bonus. L’articolo 121 elenca una serie di detrazioni: dal superbonus al bonus facciate, passando per sismabonus ed ecobonus. Il bonus mobili, invece, non è incluso nella lista: l’unico modo per recuperarlo è la detrazione in dieci anni in sede di dichiarazione dei redditi.
Con la modifica appena votata, cambia tutto: il bonus mobili diventa cedibile o immediatamente scontabile. Concretamente, vuol dire che si potrà chiedere al proprio fornitore di recuperare il 50% in fattura o si potrà andare in banca con il proprio credito. Restano ferme le regole generali: lo sconto per i mobili e i grandi elettrodomestici deve essere, quindi, agganciato a una ristrutturazione. Sul fronte delle cessioni, arriva un ampliamento anche in materia di barriere architettoniche. Stavolta, però, la modifica è stata anticipata da un chiarimento del ministero dell’Economia nei giorni scorsi. Per risolvere alcuni dubbi applicativi, nati dalla lettura della legge, il Mef aveva spiegato in commissione Finanze alla Camera che «relativamente alle spese sostenute dal primo gennaio 2021», per la rimozione di barriere architettoniche, «in alternativa alla fruizione diretta» può essere esercitata «l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» o la cessione del credito.
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