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Cessioni crediti a rischio frode e riciclaggio – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

BankItalia

Alto rischio riciclaggio e frodi per le operazioni di cessione crediti d’imposta e di sconto-fattura previste dal decreto rilancio. A lanciare l’allarme è l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (Uif), che segnala il serio pericolo di condotte fraudolente derivante dalla possibilità di cedere i crediti fiscali relativi ad una serie di detrazioni come quella per il superbonus 110% (si veda ItaliaOggi dell’11 e 12 febbraio 2021). Secondo quanto indicato nella comunicazione dell’Uif dal titolo «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19», tali operazioni vanno monitorate attentamente al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti.

I rischi rilevati dall’Uif si limitano unicamente al reato di riciclaggio ma riguardano anche due altri aspetti legati a possibili frodi, ovvero l’eventuale natura fittizia dei crediti ceduti (o trasferiti con sconto-fattura) e lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Per evitare tali fenomeni, come rilevato nel documento, diviene importante «valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e le asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei crediti».

Va segnalato però che il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 241/97 è previsto unicamente i fini dell’opzione per la cessione o lo sconto-fattura riferiti al superbonus 110%, mentre gli altri bonus cedibili non prevedono tale obbligazione.

L’Uif inoltre ha anche predisposto un documento in cui vengono indicati gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali.

Si tratta principalmente di tre tipologie di operazioni.

La prima, al fine di eludere i controlli fiscali, prevede che i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

La seconda, più generica riguarda il prezzo di cessione, notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Ultima tipologia di operazione prevede imprese titolari di crediti fittizi che assumono, a titolo oneroso, l’obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti.

Come rilevato anche nel documento dell’Uif, i crediti d’imposta le cui eventuali cessioni si prestano a condotte illecite sono quelli individuati agli articoli 121 e 122 del decreto rilancio (dl 34/2020).

L’articolo 121 del decreto prevede la possibilità di cessione o dello sconto-fattura per i bonus edilizi ovvero superbonus, sismabonus, ristruttuzione edilizia, ecobonus e bonus facciate oltre a quelli concessi per l’installazione di impianti fotovoltaici e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’articolo 122 invece consente la cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni (ai sensi dell’articolo 65 del dl 18/2020 e dell’articolo 28 del dl 34/2020), del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e di quello concesso per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

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