Secondo quanto previsto dall’art. 1122 del c.c.,“Nell’unità
immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente
destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al
decoro architettonico dell’edificio”.
Si tratta di una norma guida nei contenziosi relativi a
interventi eseguiti su parti esclusive, ma che in
qualche modo possono riguardare con le parti condominiali, come ad
esempio il mutamento di sagoma dell’edificio.
Chiusura balcone: non sempre è intervento lesivo del decoro
architettonico
Un aspetto che invece per il Tribunale di
Aosta, con la sentenza del 4 marzo 2024, n.
60, era stato pienamente rispettato, respingendo il
ricorso presentato contro un intervento consistente nell’apertura
di due porte finestre sulla facciata condominiale, e nella chiusura
di due balconi.
Gli interventi erano stati realzzati in forza di un
permesso di costruire che consentiva un
ampliamento volumetrico nella misura del 20% e previo rilascio di
autorizzazione paesaggistica. Secondo il
condominio,
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