La presentazione della domanda di condono non
autorizza l’interessato a completare ad
libitum – e men che mai a trasformare o ampliare – i
manufatti oggetto dell’istanza, stante la permanenza dell’illecito
fino alla sanatoria.
Non si può quindi considerare legittimo un intervento di
chiusura completa di una tettoia con infissi
e vetri, intervento che comporta, in assenza di permesso di
costruire, la realizzazione abusiva di un nuovo
volume.
Condono edilizio: no a sanatoria in presenza di nuovi
interventi
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza
del 10 dicembre 204, n. 6697, il Consiglio di
Stato ha respinto l’appello contro il diniego di condono
ex legge n. 724/1994 (c.d. “Secondo Condono
Edilizio“) per la sanatoria di una
tettoia, sulla quale era stato precedentemente
effettuato un intervento di sostituzione, sanzionato con un
ordine di demolizione e sul quale era stato anche aperto un
procedimento penale, concluso con l’assoluzione del responsabile
degli abusi.
Il proprietario aveva quindi presentato la domanda di condono,
che il Comune aveva respinto dopo
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