Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici
vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico,
sono sanabili solo al ricorrere congiuntamente alcune condizioni,
in assenza delle quali, anche di una soltanto, la sanatoria non è
possibile.
Questo vale ancor di più nel caso di un intervento di
trasformazione di una veranda in un vano
completamente chiuso e abitabile, che di fatto rappresenta la
realizzazione di una nuova costruzione.
Chiusura veranda in area vincolata: no al condono edilizio
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 16 dicembre 2024, n. 10104, respingendo il ricorso
in appello contro il rigetto dell’istanza di condono presentata ai
sensi dell’art. 32, del decreto legge n. 269/2003 convertito dalla
legge n. 326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”), per la
sanatoria di una veranda trasformata in un vano in
muratura.
Il Comune aveva ritenuto l’intervento non suscettibile di
sanatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d) della legge
n. 326/2003, perché situato in area
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