

In tutti i progetti di riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico dell’Edilizia) emergono disposizioni comuni, nate
dall’esigenza di fare ordine. Tra queste, si segnalano
l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in
ambito edilizio e, soprattutto, la riduzione dei regimi
amministrativi, limitati a edilizia libera, permesso di costruire e
SCIA.
I regimi amministrativi in edilizia
Le motivazioni alla base di questa semplificazione sono
numerose. Una delle principali è la difficoltà, spesso sperimentata
dai tecnici, di inquadrare correttamente un intervento che, per
dimensioni, struttura e caratteristiche intrinseche, può spaziare
dalla CILA al permesso di costruire.
Allo stato attuale, i regimi amministrativi in edilizia previsti
dal Testo Unico sono i seguenti:
- art. 6 – Attività edilizia libera;
- art. 6-bis – Interventi subordinati a comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA); - art. 10 – Interventi subordinati a permesso di costruire;
- art. 22 – Interventi subordinati a segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA); - art. 23 – Interventi subordinati a SCIA in alternativa al
permesso di costruire.
CIL e CILA: interviene il TAR Sicilia
Una domanda ricorrente
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