Se è vero che l’Amministrazione non è tenuta a verificare la
sanabilità dell’intervento edilizio prima di
emettere l’ordine di demolizione, è altrettanto
vero che il provvedimento deve fondarsi su un preciso accertamento
istruttorio: la verifica dell’abusività dell’opera
e la necessità che la stessa sia assistita da un titolo
edilizio.
Intervento in edilizia libera: l’ordine di demolizione è
illegittimo
Lo spiega bene il TAR Sicilia con la sentenza del
29 gennaio 2024, n. 373, con la quale ha annullato
l’ordine di demolizione impartito per la realizzazione di un locale
tecnico in un’area condominiale adibita a parcheggio e per il quale
l’Amministrazione contestava l’assenza di un permesso di costruire.
I proprietari dell’area avrebbero solo presentato una CILA,
riconoscendo l’intervento come tra quelli rientranti in edilizia
libera, come previsto all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Secondo l’amministrazione mancava un titolo abilitativo per
l’esecuzione delle tramezzature del box e per la
realizzazione del soppalco, intervento di rilevanza
urbanistico-edilizia non rientrante nell’ambito dell’edilizia
libera
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