Possono essere conseguiti tramite la presentazione della
CILA gli interventi che non siano riconducibili a
quelli realizzabili in edilizia libera, né a quelli che necessitano
del Permesso di Costruire o della SCIA.
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata) infatti è un istituto
intermedio tra l’edilizia libera e la SCIA e, a differenza
di quest’ultima, non prevede una fase di controllo sistematico
successivo, sicché l’Amministrazione, nei riguardi della CILA, non
può compiere una valutazione in termini di ammissibilità o meno
dell’intervento, ma dispone del solo potere di verifica
dell’impatto delle opere sul territorio e della conformità
delle stesse, e può provvedere all’archiviazione della
Comunicazione se dovesse accertare la realizzazione di
abusi edilizi.
CILA e SCIA: differenze riguardo ai poteri
dell’Amministrazione
A chiarirlo è il TAR Lombardia con la sentenza del
21 ottobre 2024, n.
2785, con cui ha rigettato il
ricorso contro l’atto di archiviazione della
CILA presentato per la sostituzione di
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