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CILA-Superbonus 110% e documentazione allegata: cosa cambia? – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione
del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto
Semplificazioni-bis o Governance PNRR) è opportuno cominciare ad
analizzare ed a discutere le modifiche più interessanti che hanno
riguardato l’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) e quindi relative al
superbonus 110%.

Superbonus 110%: la nuova CILAS

Qualche approfondimento lo merita senza dubbio il nuovo comma
13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio. Un nuovo comma, in parte
modificato in sede di conversione in legge del Semplificazioni-bis,
che ad oggi prevede:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
“.

Oltre a questo, in sede di conversione in legge sono stati
aggiunti anche i seguenti commi:

“13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,
resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento”:

13-quinquies. In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti
in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta,
alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: cosa cambia

Volendo riassumere, ecco cosa cambia per gli interventi che non
prevedono demolizione e ricostruzione dell’intero edificio:

  • tali interventi sono considerati manutenzione straordinaria
    (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
  • gli interventi possono essere avviati a seguito di
    presentazione della CILA-Superbonus;
  • la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato
    legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • la CILA-Superbonus richiede solo l’attestazione degli estremi
    del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
    oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
    legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata
    completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • l’agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi
    a), b), c) e d) previsti al comma 13-ter;
  • la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi
    presenti;
  • gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente
    possono essere descritti all’interno della CILA-Superbonus;
  • eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori
    all’interno della CILA-Superbonus;
  • alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione
    Certificata di Agibilità).

Superbonus 110% e documentazione allegata: CILA vs CILAS

Andiamo adesso a verificare, non tanto i contenuti della nuova
CILA-Superbonus (che sostanzialmente restano immutati a differenza
dell’assenza dello stato legittimo e l’attestazione della legittima
edificazione), quanto la documentazione da allegare. E sulla
documentazione allegata ciò che salta all’occhio è quello che non
c’è…

Nel normale modello di comunicazione di inizio lavori
asseverata, nel quadro riepilogativo della documentazione da
allegare sono previsti:

  • Procura/delega
    Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione.
  • Soggetti coinvolti
    Sempre obbligatorio.
  • Ricevuta di versamento dei diritti di
    segreteria

    Se previsto dal Comune.
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o
    del tecnico

    Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente
    e/o in assenza di procura/delega.
  • Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri
    diritti reali o obbligatori (allegato soggetti
    coinvolti)

    Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione
    dell’intervento.
  • Ricevuta di versamento a titolo di
    oblazione

    Se, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, la
    comunicazione è presentata spontaneamente quando l’intervento è in
    corso di esecuzione.
  • Ricevuta di versamento a titolo di
    oblazione

    Se l’intervento, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n.
    380/2001 è stato realizzato in assenza di comunicazione asseverata
    di inizio lavori.
  • Prospetto di calcolo preventivo del contributo di
    costruzione

    Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo
    di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
  • Ricevuta di versamento del contributo di
    costruzione

    Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
  • Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
    81/2008)

    Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.
    81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai
    sistemi informativi regionali.
  • Elaborati grafici dello stato di fatto e
    progetto

    Sempre obbligatori.
  • ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE
    COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA
    UNICA)

    Documentazione necessaria per la presentazione di altre
    comunicazioni, segnalazioni (specificare).
  • RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI
    ASSENSO

    Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso
    obbligatori ai sensi delle normative di settore (specificare).

Il nuovo modello di CILA-Superbonus, pubblicato
recentemente in un
quaderno dell’Anci
, riporta il seguente quadro riepilogativo
della documentazione da allegare:

  • Soggetti coinvolti
    Sempre obbligatorio
  • Ricevuta di versamento dei diritti di
    segreteria

    Se previsto dal Comune
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o
    del tecnico

    Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente
    e/o in assenza di procura/delega.
  • Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
    81/2008)

    Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.
    81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai
    sistemi informativi regionali
  • Copia della procura/delega
    Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se
    l’intervento è effettuato su condominio composto da due a otto
    unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore.
  • Elaborato progettuale
    L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma
    sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più
    chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare
    elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi
    di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380,
    e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica
    descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente
    nel presente modello

Superbonus 110% e CILAS: gli elaborati grafici

Salta subito all’occhio che nel modello di CILA ordinario è
sempre obbligatorio allegare gli elaborati grafici dello stato di
fatto e progetto. Nel modello di CILA-Superbonus, invece, il
legislatore ha operato una dubbia semplificazione prevedendo che
l’elaborato progettuale consista in una mera descrizione sintetica
dell’intervento da realizzare. Nessuna planimetria dello stato dei
luoghi.

In questo modo lo Sportello Unico Edilizia, per il controllo
dello stato legittimo, avrà come unica arma il sopralluogo e non
più la verifica documentale.

Che sia l’ennesimo tentativo del legislatore nazionale di
consentire gli interventi di superbonus 110% senza avere alcun
problema dello stato legittimo dell’immobile? Lo sapremo negli anni
dopo che l’amministrazione avrà attivato il suo potere/dovere di
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e si saranno
presentati ricorsi e sentenze.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale

tutti i diritti appartengono alla fonte.

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