Per accedere ai vantaggi derivanti dal Superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici, ora basta la cosiddetta CILA Superbonus, dove CILA è l’acronimo di Certificazione inizio lavori asservata. Il Decreto Semplificazioni e Governance entrato in vigore lo scorso 5 agosto ha così modificato in maniera decisamente rilevante uno dei passaggi necessari per accedere al SuperBonus e cioè quello della conformità dell’edificio alle informazioni presenti a catasto. La questione era estremamente delicata, perché il primo testo che disciplinava l’accesso al Superbonus prevedeva l’esclusione di tutti quegli edifici la cui condizione reale fosse difforme rispetto ai dati catastali. La scelta del legislatore è stata quella di svincolare in maniera netta la possibilità di accedere al Superbonus dalla conformità catastale. È stato pertanto introdotto l’obbligo di produrre una CILA Superbonus che costituisce il documento attraverso il quale si dà il via alla procedura di richiesta del beneficio fiscale, ferme restando tutte le altre verifiche a cui l’intervento è sottoposto e cioè l’ottenimento dell’avanzamento di due classi energetiche o del raggiungimento della massima e la congruità delle spese sostenute.
Questa importante semplificazione ha permesso di risolvere una situazione molto delicata, soprattutto legata alle costruzioni più vecchie (quelle paradossalmente più interessate alla miglioria dell’efficienza energetica) che erano quelle più a rischio di non poter intraprendere il processo di acquisizione del Superbonus a causa della loro potenziale non congruità. Data questa novità, si è prodotta una situazione tale da rilanciare l’accesso al Superbonus, a cui ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno voluto dare risposta proponendo un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus. La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA). Per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, si è deciso di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.
CILA per Superbonus: le novità più importanti
Attraverso la CILA per Superbonus dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo. Questo non significa che le eventuali difformità siano condonate, ma solo che esse non costituiscono un ostacolo alla richiesta di accesso al SuperBonus.
La CILA per Superbonus ha un ambito di applicazione esteso a tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria. Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110%, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale. Si precisa che in caso di interventi strutturali, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA Superbonus.
CILA per interventi in corso di costruzione
La CILA giunge a coprire anche interventi di Superbonus già in corso di esecuzione: gli interventi già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, devono essere di nuovo proposti agli enti deputati mediante una nuova presentazione della CILA Superbonus in quanto la difformità è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla certificazione.
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA per Superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Come per gli interventi già avviati, la mancata presentazione di una CILA dedicata all’intervento per cui richiesto il Superbonus determina la decadenza dello sgravio fiscale. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art. 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.
Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali, la CILA Superbonus non supera ovviamente la vigente normativa in materia. Ad esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di prevenzione incendi.
Nella modulistica della CILA Superbonus è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.
In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA Superbonus, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. La semplificazione determinata dalle nuove norme è sicuramente importante, ma invitiamo tutti coloro che hanno attivato o stanno attivando cantieri collegati al Superbonus a fare attenta lettura di questo articolo per evitare di dare per scontate o non necessarie azioni e procedure burocratiche la cui mancata esecuzione potrebbe portare ad essere tagliati fuori dagli incentivi.
Source: infoimpianti.it
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