

L’art. 57 del
D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), notevolmente modificato
con il D.Lgs. n.
209/2024 (Correttivo), ha introdotto l’obbligo di inserimento
di clausole sociali negli appalti pubblici, ma il suo ambito
applicativo è davvero così chiaro? Qual è il limite tra clausole
obbligatorie e strumenti premiali? E, soprattutto, questi ultimi
valgono anche per i servizi di natura intellettuale?
Clausole sociali e strumenti premiali: interviene il MIT
Sono queste le domande alla base del parere n. 3337 del 3 aprile
2025 reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che è tornato sul tema
dell’applicazione delle clausole sociali e dei meccanismi premiali
richiamati dall’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, fornendo
un’interpretazione utile per chiarire i confini operativi della
norma.
Il nodo interpretativo riguarda l’art. 57, comma 2-bis, del
Codice dei contratti che, ricordiamo, è stato aggiunto dall’art.
21, comma 1, lettera b), del
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