Della norma in oggetto e della presunta facilitazione inserita
nel bando tipo si è già avuto modo di dire su questi schermi in
questo articolo, al quale sia consentito rinviare. A distanza
di meno di un mese dalla sua pubblicazione ecco che la
“facilitazione” miete le prime vittime.
Fatto
La stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario
hanno chiesto all’ANAC un parere rispetto alle corrette modalità di
calcolo dell’importo del contratto, ovvero di chiarire se, in base
al disposto dell’art.
41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), la
percentuale complessiva di ribasso offerta dall’aggiudicatario
debba essere applicata all’importo indicato negli atti di gara come
ribassabile, oppure sul valore netto risultante dalla detrazione
dei costi della manodopera.
Le argomentazioni delle parti
La stazione appaltante ritiene che non vi sia alcuna norma che
imponga un divieto di ribasso sulla componente manodopera (in
stretta adesione al bando tipo ANAC), sicché il ribasso deve essere
anche ad essa
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