La
circolare del Ministero delle infrastrutture 289/2023 suscita
tra gli interpreti ampie discussioni sulla portata delle norme che
disciplinano gli appalti sotto soglia.
Sottosoglia: le due linee di pensiero
Si confrontano due linee:
- chi, come il Ministero, afferma la persistente possibilità che
anche nel sotto soglia si applichino le procedure ordinarie; - chi ritiene, invece, che nel sotto soglia non sia in alcun modo
possibile utilizzare procedure da quelle “in deroga” ivi previste,
tanto da affermare ulteriormente la sussistenza di un divieto
implicito ad applicare le procedure ordinarie, che risulterebbero
quindi illegittime.
La differenza sostanziale tra le due posizioni sta esattamente
nella loro dimensione. La prima non mette in alcun modo la
legittimità di applicare le particolari previsioni derogatorie per
gli affidamenti sotto soglia; la seconda, invece, assume evidenti
elementi di radicalità e assolutezza, i quali costituiscono il
punto (non l’unico) di maggiore debolezza.
Infatti, la seconda tesi proprio laddove enfatizza la posizione
interpretativa espressa giunge
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