Approdano in Gazzetta Ufficiale due nuove modifiche apportate al
Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti). Dopo quelle
arrivate dall’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 29 maggio 2023, n.
57, abrogato e confermato identico con la Legge n. 87/2023, art. 6,
comma 2-bis (che ha modificato l’art. 108, comma 7), con la
Legge 27
novembre 2023, n. 170 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del
28/11/2023) di conversione del Decreto Legge 29 settembre 2023, n.
132 (Decreto Proroghe) vengono modificati altri due articoli del
Codice Appalti, già modificato e coordinato
dalla nostra redazione.
Codice Appalti: le modifiche del Decreto Proroghe
L’art. 15-quater del Decreto Proroghe modifica i seguenti
articoli del Codice Appalti:
- l’art. 16 relativo al conflitto di interessi;
- l’art. 73 relativo alla procedura competitiva con
negoziazione.
Entrando nel dettaglio, all’art.
16, comma 1 vengono soppresse le parole “concreta ed
effettiva”. Il comma
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