Il “vecchio” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)
disponeva l’applicazione delle sue regole oltre che ai contratti di
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di
progettazione (art. 1, comma 1) anche all’aggiudicazione di altri
contratti (art. 1, comma 2).
Il vecchio Codice e la direttiva UE
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, le regole della vecchia normativa sui contratti
pubblici erano applicabili anche all’aggiudicazione dei contratti
di appalto di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro,
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da
amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti
comportino una delle seguenti attività:
- lavori di genio civile di cui all’allegato I;
- lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari
e edifici destinati a funzioni pubbliche.
Tale disposizione riproduce quasi integralmente quanto
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