L’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023
(Codice Appalti) e il suo allegato II.2 dispongono
l’utilizzo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, per le
aggiudicazioni con il criterio del minor prezzo di contratti di
appalto di “lavori o servizi” di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero
certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque.
L’esclusione automatica delle offerte
Secondo quanto previsto dal citato art. 54, l’esclusione
automatica delle offerte anomale, in deroga all’art. 110 del Codice dei
contratti che definisce la procedura da seguire per la valutazione
della congruità di offerte anormalmente basse, si applica in
caso:
- di aggiudicazione del prezzo più basso;
- di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5;
- di contratti di appalto di lavori o servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea (sottosoglia) che non
presentano un interesse transfrontaliero certo.
Una formulazione chiara che sembra escludere dall’art.
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