L’art. 119,
comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti) ha
delimitato l’ambito di utilizzo del subappalto, prevedendo
espressamente che non si configurano come attività affidate in
subappalto, per la loro specificità, alcune categorie di forniture
o servizi, tra le quali “le prestazioni secondarie, accessorie
o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di
contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti
sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto“.
Subappalto: l’atto di interpretazione Agcm-Agcom-Anac
L’argomento è stato oggetto di un atto di
interpretazione firmato congiuntamente dai presidenti di Agcm,
Roberto Rustichelli, di Agcom Giacomo Lasorella, e di Anac,
Giuseppe Busía, mediante il quale è stato chiarito che la normativa
per i subappalti stabilita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici
deve essere applicata ai servizi postali in maniera coerente con
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