La Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto-legge “Infrastrutture”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, novella numerosi articoli del Codice della Strada, toccando, anche trasversalmente, tematiche cruciali:
sosta, ciclomotori, monopattini, sanzioni, pedoni, esame patente, ed introducendo anche un contributo per il rimborso delle spese per il conseguimento della patente professionale.
Modificata la disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cd. ecobonus).
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1) Veicoli e patente
Veicoli
Ciclomotori elettrici. La categoria “ciclomotore” si amplia, ricomprendendo non solo più quello dotato di motore termico non superiore a 50 cavalli, se termico, bensì anche quello dotato di motore elettrico “avente potenza non superiore a 4000 watt”.
Mezzi d’epoca, di interesse storico e collezionistico. Tra i veicoli d’epoca vengono catalogati anche i ciclomotori e le macchine agricole. Per queste ultime, l’anzianità del mezzo risulta oggi fissata per legge in 40 anni precedenti all’istanza di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (invece che 20 anni previsti per gli ulteriori mezzi dal d.P.R. n. 495 del 1992).
Patente
Contributo patente guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. In favore degli under 35 e dei percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali, è riconosciuto un contributo, fino a 1.000 euro, quale rimborso per le spese sostenute e documentate, destinate al conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
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Neopatentati.
Le limitazioni della patente B non trovano operatività nelle ipotesi in cui a fianco del conducente si trovi, in veste di istruttore, un under 65, munito di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore.
Prova di teoria per la patente di guida. La validità della prova teorica viene estesa fino a tre tentativi di prova pratica (la prima e due ripetizioni, anziché della prima e una sola ripetizione).
Patente a punti.
Operativo il nuovo portale dell’automobilista, in luogo dell’anagrafe degli abilitati alla guida, per il tramite del quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli automobilisti. Modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis.
2) Divieti e Sanzioni
Sanzioni e Gettito.
Gli Enti locali, oltre a dover pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi, devono rendere noti dati siffatti sul relativo portale istituzionale. In tema di destinazione del gettito delle sanzioni, è stato soppresso il c. 3-bis dell’art. 18 del d.l. n. 50/2017, il quale aveva dilatato, fino a tutto il 2022, le finalità d’uso delle relative risorse (per interventi per il ricovero degli animali randagi, la rimozione dei rifiuti abbandonati, il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).
Responsabilità solidale per le infrazioni.
Il locatario, e non il proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione, nelle ipotesi di locazione senza conducente.
Ricorsi.
I ricorsi, ad opera delle modifiche normative in parola, possono essere presentati anche per via telematica.
Sequestro veicoli.
Se l’autore della violazione rifiuta o omette di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento assunto dal Prefetto. La comunicazione di deposito del veicolo deve recare, peraltro, l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previa corresponsione degli oneri di recupero e custodia, il mezzo verrà venduto anche ai soli fini della rottamazione. Se è disposto il sequestro del veicolo, il provvedimento è comunicato dall’organo di polizia procedente al Dipartimento per la mobilità sostenibile per l’annotazione al PRA.
In ipotesi di dissequestro, l’organo di polizia si occupa della comunicazione finalizzata alla cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Casco
La multa comminata per non aver vestito il casco sui mezzi a due ruote, già prevista per il conducente, viene estesa al minore trasportato.
Smartphone & co. La lista dei devices il cui impiego è vietato al conducente di un veicolo viene ampliata (smartphone, computer portatili, et similia), al fine di assicurare che il guidatore mantenga ambedue le mani sul volante. Vengono inoltre implementati gli importi delle multe.
Soste, passaggi a livello, divieti di circolazione, pedoni
Posti in sosta riservabili con ordinanza sindacale. Il primo cittadino del Comune, attraverso un’ordinanza, può ora riservare posti di sosta non più ai soli veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco, servizi di soccorso, al servizio di persone con limitata capacità motoria, servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea, bensì pure per i mezzi:
- al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, con contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
- elettrici;
- per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- adibiti al trasporto scolastico nelle ore statuite.
Attraversamento dei passaggi a livello.
La trasgressione del divieto di attraversamento del passaggio a livello potrà essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, installati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese.
Divieti sosta e fermata.
Sosta vietata pure sugli spazi riservati a stazionamento e fermata dei mezzi destinati al trasporto scolastico e a quello dei veicoli dotati di permesso rosa. La sosta risulta ora interdetta negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici. Nelle aree adibite a ricarica il divieto si prevede il divieto per i veicoli che non effettuano l’operazione di ricarica, ma anche per i veicoli elettrici che permangono sullo spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Il divieto temporale non opera dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata, ovvero per la ricarica veloce (superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW), per la ricorica ultra-veloce (superiore a 50 kW).
Permesso di sosta rosa.
La riforma ha inserito all’interno del corpo del Codice un nuovo art. 188-bis, in tema di sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per gli stessi spazi dedicati, e disciplinando fattispecie e modalità di rilascio del permesso ad opera dei comuni, come anche regolando le sanzioni per le violazioni.
Divieto di circolazione sulle strade extraurbane. La lista dei veicoli a due ruote interdetti alle strade extraurbane è ampliata dai mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kilowatt.
Pedoni.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i guidatori dei veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata, oppure che abbiano principiato l’attraversamento. La novella reca obblighi di cautela per i guidatori sulle strade prive di semafori, ovvero di agenti della polizia locale o stradale, prescrivendo che “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4”.
3) Finalità, definizioni, divieto di pubblicità, documenti, disabili
Finalità perseguite dallo Stato
La riforma è andata ad incidere sull’esordio del Codice della Strada che, per l’effetto, all’articolo 1 (rubricato “Principi generali”), c. I, ora recita: “La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
Utente vulnerabile in luogo di quello debole
Tra le definizioni enumerate nel Codice, in luogo di “utente debole” la novella fa comparire la nozione di “utente vulnerabile”, mentre la dizione “disabili in carrozzella” è stata rimpiazzata da “persone con disabilità”.
Messaggi sessisti, violenti, stereotipi di genere offensivi
Si vietano, con sanzione pecuniaria e diffida alla rimozione, forme di pubblicità che offrano messaggi sessisti, violenti, stereotipi di genere offensivi, messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica, discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
Documenti per circolare
Carta di circolazione, patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, certificato di assicurazione obbligatoria, sono indispensabili per poter circolare. La pubblica autorità può invitare il guidatore a presentarsi per esibire la documentazione comprovare l’ottemperanza ai doveri in ordine a tali documenti. Per la riforma in parola detto invito non opera ove la sussistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere verificate per il tramite della consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato, accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente praticabile al momento della contestazione.
Tutele per disabili
Sanzioni inasprite per coloro che fruiscono delle strutture dedicate alla circolazione e alla sosta delle persone invalide in assenza di autorizzazione, ma anche per chi le utilizza senza osservarne le dovute modalità. Ai veicoli a servizio di persone con disabilità, munite di contrassegno, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è consentito di sostare gratis nelle zone di sosta o parcheggio a pagamento, ove siano già occupati, ovvero indisponibili, gli stalli loro riservati.
4) Monopattini
La novella normativa dedica un intero articolo alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, inserendo alcune novità tra le regole di circolazione, e perfezionando le disposizioni della legge di bilancio 2020, che aveva inserito la sperimentazione urbana della circolazione su strada di veicoli di micro-mobilità elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.
Tra le numerose disposizioni, è importante segnalare:
– la soppressione del riferimento al periodo di sperimentazione;
– la conferma della conformità alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 del decreto MIT 4 giugno 2019, e cioè l’assenza di posti a sedere, il motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e la presenza di un segnalatore acustico;
– l’introduzione del riferimento a un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti (attualmente previsto per i soli dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h), nonché la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE. I nuovi limiti di velocità sono fissati dal comma 75-quaterdecies riformulato in 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi (anziché 25 Km/h);
– la previsione dell’obbligo a decorrere dal 1° luglio 2022, della dotazione di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini già in circolazione prima di tale termine, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
– la conferma che i servizi di noleggio dei monopattini elettrici, pure in modalità free-floating, possono essere attivati solo con delibera della Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
1. l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;
2. le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
3. le eventuali limitazioni alla circolazione in certe zone della città;
– la conferma della regola che prevede che da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, se le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, ambedue accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi;
– la conferma della disposizione secondo cui il conducente del monopattino deve circolare vestendo il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (c. 4-ter, articolo 162 C.d.S.) da mezz’ora dopo il tramonto e nel corso del periodo dell’oscurità, rimovendo peraltro tale obbligo di giorno in condizioni di scarsa visibilità;
– la conferma che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere guidati unicamente da coloro che abbiano compiuto 14 anni di età, nonché l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 per i soli conducenti di età inferiore ai 18 anni;
– la conferma del divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo;
– il divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi, precisando che sui marciapiedi è consentita solo la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
– il divieto di circolare contromano salvo nelle strade con doppio senso ciclabile;
– l’introduzione del divieto di sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. Più in dettaglio, i comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando l’opzione di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito istituzionale del comune;
– la precisazione che ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
– la conferma che i conducenti dei monopattini devono avere libero l’utilizzo delle braccia e delle mani e reggere il manubrio con ambedue le mani, limitando l’eccezione prevista alla segnalazione della manovra di svolta ai mezzi privi indicatori di direzione;
– la specificazione che i monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero in qualsiasi luogo sia consentita la circolazione dei velocipedi;
– la conferma che per la circolazione nelle aree pedonali il limite di velocità è pari a 6 km/h;
– la conferma delle sanzioni per chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, e cioè il pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
5) Ecobonus ed extrabonus
L’articolo 8 va a modificare la disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cd. ecobonus), precisando che il termine del 31 dicembre 2021, per avvalersi dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione.
La modificazione opera per le procedure in corso, fissando i termini di scadenza per il compimento della procedura on line di prenotazione dei contributi.
Il c. 3 prevede che le risorse per il cd. extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, che risultino ancora disponibili, siano destinate alla copertura dell’ecobonus previsto per i medesimi veicoli, eliminandosi in tal modo le risorse per l’extrabonus.
Il nuovo c. 1-bis modifica l’art. 74-bis del DL n. 104/2020, il quale ha introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro la data del 31 dicembre 2021, installino un sistema di riqualificazione elettrica su talune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato.
L’incentivo è riconosciuto ai proprietari dei mezzi delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati all’origine con motore termico, che installano su detti veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del decreto MIT n. 219/2015.
Viene rinviato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, l’adozione delle disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi.
Il c. 3 interviene sulle risorse per l’acquisto di mezzi meno inquinanti, stabilendo una diversa destinazione di quelle stanziate dall’articolo 73-quinquies, c. 2, lettera a), del d.l. n. 73 del 2021, per la concessione dell’ulteriore contributo (cd. extrabonus) per l’acquisto di autoveicoli elettrici ed ibridi con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km (il contributo è pari a euro 2.000 con rottamazione ed euro 1.000 in assenza di rottamazione ed è cumulabile con l’ecobonus previsto dal c. 1031 della legge di bilancio 2019).
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