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Coibentazione con superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Coibentazione

La coibentazione del tetto, dopo le recenti modifiche normative, rientra tra gli interventi trainanti che fruiscono del 110% e risulta estremamente utile per il rispetto della condizione che richiede un intervento su più del 25% della superficie disperdente.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di una unità immobiliare è possibile fruire del 110% anche gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne e del tetto.

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni con due recenti risposte (nn. 247 e 248) sempre in ordine alla fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla coibentazione del tetto e alla demolizione e ricostruzione, in altra categoria, di una unità accatastata in categoria C/2.

Nella prima risposta (n. 247), l’istante fa presente di essere comproprietario, con la moglie, di una quota del 50% di una unità abitativa collocata all’interno di un edificio composto da due unità, funzionalmente autonome e con accesso comune dall’esterno.

Nell’edificio è presente anche un magazzino ed è intenzione del contribuente effettuare un intervento di coibentazione termica sulle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., con la conseguenza che l’istante chiede se il detto intervento può fruire del 110%.

Dopo la consueta ricognizione delle varie disposizioni, l’Agenzia delle entrate rileva che, per effetto delle modifiche introdotte dalla lett. a), n. 2, comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), il comma 1 dell’art. 119, in particolare la lettera a), prevede, come intervento trainante, l’intervento di coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Di conseguenza, per effetto della detta modifica legislativa, per l’Agenzia delle entrate, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente può essere raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, gli interventi in commento (coibentazione) rientrano a pieno titolo tra quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%; naturalmente, l’importo massimo della detrazione dovrà essere attribuito ai soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere effettivamente sostenuto e documentato da ciascuno (circ. 24/E e 30/E/2020).

La seconda risposta (n. 248) riguarda un proprietario di alcune unità immobiliari, due accatastate in categoria C/2, in un sottotetto (riscaldato ma non abitabile) all’interno di un edificio composto anche da altre tre unità immobiliari, anch’esse riscaldate, censite in categoria A/2; è intenzione del contribuente eseguire una ristrutturazione completa, con cambio di destinazione d’uso, delle unità accatastate in categoria C/2 ottenendo una unica unità immobiliare da classificare in categoria A/2, ottenendo il necessario permesso a costruire.

L’Agenzia delle entrate, tenendo conto di quanto appena indicato, precisa che il detto proprietario può fruire della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto, del superbonus, quale intervento trainante, di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 119 e per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione di serramenti e di infissi dell’immobile dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte esistente, a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 si trasformino in unità abitative in seguito degli interventi, come interventi trainati, di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 119.

Con riferimento, invece, alla ristrutturazione del sottotetto mediante la demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali, con contestuale e necessario cambio di destinazione d’uso dei C2 in un’unica unità immobiliare abitativa A2, il contribuente può fruire della detrazione del 50%, di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/86 (Tuir), entro il limite di spesa di 96.000 euro.

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Source: italiaoggi.it

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