L’Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare:
- un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare del Superbonus 110% (di cui all’art 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)
- un intervento per isolare anche il tetto della villetta
Tuttavia, il tetto non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.
Ciò considerato, egli chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta “rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato“.
La Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate con risposta all’interpello n 956-1242/2021 replica affermando che“Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.
Essa giunge a tale conclusione pur avendo premesso nella stessa risposta che per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’art 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (art 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Questa specificazione della norma dovrebbe rendere irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato tra il tetto e i vani riscaldati dell’edificio, consentendo quindi di comprendere sempre il tetto per il superbonus, fra gli interventi di riqualificazione energetica di coibentazione e invece la risposta della Agenzia pare non tenerne conto.
La risposta appare discordante, infatti pare di comprendere, ma forse arriveranno ulteriori chiarimenti che le entrate escludano la coibentazione del tetto tra gli interventi agevolabili con il superbonus in presenza di sottotetto non riscaldato per questa affermazione contenuta nello stesso interpello “a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno“
Peraltro secondo quanto contenuto nella legge di bilancio 2021 la coibentazione del tetto dovrebbe rientrare nel superbonus, in proposito si legga anche Superbonus 2021: l’importanza del tetto nell’intervento trainante
Source: fiscoetasse.com
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