La coibentazione del tetto non rientra nel bonus facciate. Questo, infatti, è limitato agli interventi che riguardano le strutture verticali della facciata, mentre quelli relativi alla copertura non rientrano in nessun caso nell’ambito dell’agevolazione. L’ecobonus per la coibentazione del tetto è è ammesso esclusivamente nel caso in cui che il sottotetto sia abitabile e riscaldato, ovvero se si tratta di un vano tecnico, a patto che questa circostanza sia asseverata dal tecnico. Quindi nella situazione descritta se il sottotetto è riscaldato è ammesso l’ecobonus e, in questo caso, sarà necessario inviare la documentazione all’Enea.
Viceversa se il sottotetto non è riscaldato sarà possibile ottenere esclusivamente la detrazione del 50% per ristrutturazione, a meno che non si voglia valutare la possibilità di richiedere il Superbonus, dato che in questo caso non è richiesto che il tetto sia a copertura di un sottotetto riscaldato per poter avere l’agevolazione, a patto che, ovviamente, la superficie da trattare superi il 25% di quella totale e che si ottenga il salto di due classi energetiche.
In ogni caso per i soli interventi di manutenzione ordinaria della facciata che non hanno rilevanza dal punto di vista termico non sarà necessario inviare nessuna documentazione ai fini del bonus facciate e sarà possibile la cessione del credito semplicemente sulla base della fattura.
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