Dal 13 aprile al 13 maggio è possibile presentare le domande per richiedere il bonus mobilità sostenibile, il credito d’imposta rivolto a chi ha acquistato bici, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica.
Bonus auto: come funzionano gli incentivi auto e moto 2022
A definire il profilo del tax credit è il decreto Mef del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre, che indica le modalità per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
A chi è rivolto il credito d’imposta mobilità sostenibile?
Possono usufruirne le persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a basse emissioni (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1, vale a dire un’auto per il trasporto di persone.
L’auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari.
Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, dal 2020, nella misura massima di 750 euro. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza sarà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute.
Come richiedere il bonus mobilità?
Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare un’istanza per via telematica. A definire il termine e lo schema di invio della domanda è un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2022, contenente regole e modello di comunicazione, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.
I contribuenti interessati al riconoscimento dell’agevolazione devono trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio, direttamente o mediante un incaricato abilitato all’invio delle dichiarazioni, esclusivamente online tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).
Il beneficiario è tenuto a indicare nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2021, oppure per il periodo d’imposta 2022, l’importo effettivamente riconosciuto in base alla percentuale stabilita e comunicata dall’Agenzia con apposito provvedimento da emanare a breve. Considerato, infatti, che il tetto complessivo è di 5 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate ha il compito di determinare la quota percentuale di credito effettivamente fruibile facendo un rapporto fra il limite di spesa ammissibile e il totale del bonus risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Tale percentuale sarà quindi resa nota con un provvedimento che sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di invio delle domande (entro il 23 maggio 2022).
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi 2021 non venga utilizzato, o sia utilizzato solo parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022.
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