L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole di accesso al superbonus per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali e per i condomìni.
Superbonus: i chiarimenti del Fisco
Il decreto Milleproroghe ha segnato le basi, anche in Italia, per la creazione di sistemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, permettendo a gruppi di cittadini o agli abitanti dei condomini di consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando così sulla bolletta.
Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 18/E del 12 marzo 2021, chiarisce come le comunità energetiche rinnovabili posso fruire del superbonus.
Superbonus 110% e comunità energetiche rinnovabili: le regole da seguire
Tra gli ammessi al superbonus figurano anche le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
La detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La maxi detrazione per le comunità energetiche è comunque subordinata alla principale regola d’ingaggio del superbonus: si applica cioè a condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”.
La detrazione spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Qual è il trattamento fiscale degli incentivi a condomìni?
Nel documento del Fisco si fa anche riferimento alle indicazioni sulla fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle dette configurazioni.
Ricordiamo che il Milleproroghe 2020 prevede un meccanismo specifico di incentivazione, il cui funzionamento è definito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre.
Per approfondire: Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: tutto quel che c’è da sapere
Per l’energia elettrica condivisa, il GSE:
- riconosce una tariffa incentivante in forma di tariffa premio;
- effettua la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa;
- riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo (“Ritiro dedicato”).
In base a quanto previsto nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020, predisposte dal GSE le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali.
Nel caso dell’autoconsumo collettivo, il referente è il condominio stesso, che agisce per il tramite del suo amministratore o di un suo rappresentante, e le somme corrisposte al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.
In tale contesto, precisa la risoluzione dell’Agenzia delle entrate, nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
- la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).
Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 12 marzo 2021
Source: fasi.biz
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