Negli ultimi mesi, e in particolare dopo l’arrivo dei bonus mobilità, è esploso il fenomeno delle biciclette elettriche, con le strade di moltissime città che si sono dovute attrezzare per l’occorrenza, con piste ciclabili che le attraversano in lungo e in largo. Insomma, le bici elettriche stanno diventando un mezzo di locomozione cittadino sempre più in uso da parte degli utenti, per piccoli, e medi spostamenti. E’ bene, però, uniformarsi al codice della strada, sapendo che ci sono bici elettriche che devono essere omologate, addirittura targate.
Il regime di omologazione per le biciclette elettriche è contenuto nel Regolamento UE – 15/01/2013 – n. 168. Questa è, in sostanza, “la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche”.
L’omologazione, recita l’art. 2 del superiore regolamento, non è richiesta per: ” h) cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h“. In altri termini, non è necessario omologare una bici a pedalata assistita, con potenza inferiore a 250W, che non cammina se non tramite pedalata umana del pilota.
E’ questo uno degli snodi principali: il motorino di una bici a pedalata assistita è soltanto ausiliario, ossia serve ad accompagnare soltanto la pedalata umana, e a renderla più “leggera” e meno faticosa. In altri termini, se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma. Questa tipologia di bicicletta, allora, può al momento circolare anche sulle strade pubbliche, senza nessuna particolare autorizzazione, un po’ come se si trattasse di una bici tradizionale.
Viceversa, nel caso in cui la bici elettrica disponga di un motore autonomo, che può essere azionato indipendentemente dalla pedalata umana, così come la bici elettrica che supera i superiori limiti di velocità e di potenza massima del motore di 250W, sarà necessario disporre di omologazione per poter circolare. Non solo, per questi veicoli, che di fatto vengono equiparati a ciclomotori, è quindi obbligatoria anche la targa.
Come ottenere l’omologazione
Per tutte quelle biciclette elettriche che non rientrano nei limiti di velocità massima assistita di 25 km/h e potenza massima del motore di 250W è obbligatoria l’omologazione. Questa deve essere rilasciata dal produttore. Pertanto, all’acquisto di una bici elettrica che superi tali limiti, accertatevi di acquistarne una omologata.
Se la vostra bici è sprovvista di omologazione, anche perché avete autonomamente aumentato la potenza nominale del motore elettrico dopo l’acquisto, è necessario richiedere l’omologazione alla Motorizzazione Civile. In questo caso, la pratica avrà un costo di circa 65 euro.
Multe salate
Le multe per chi non rispetta la normativa in tema di omologazione e targhe sono davvero salta. A quantificare la sanzione è l’art. 97 del codice della strada, commi 7 a 10, secondo cui:
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 a euro 635.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 316.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871 a 7.488.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337.
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