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Come si raggiunge il 30% nelle unifamiliari per ottenere la proroga dei termini al 31 dicembre 2022

A cura di Luciano Ficarelli

21 giugno 2022

Premessa: per chi non è addentrato nella materia del Superbonus, si ricorda che l’articolo non riguarda il calcolo del 30% per presentare lo Stato di Avanzamento Lavori.

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 ha prorogato il termine indicato nel comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 entro il quale i possessori delle unifamiliari devono raggiungere il 30% degli interventi complessivi previsti al fine di ottenere il 110% di detrazione per le spese pagate entro il 31 dicembre 2022. Per cui, a tutt’oggi il termine è il 30 settembre 2022.

Si riporta il testo dell’art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 50/2022: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Sin da quando è stato inserito questo termine, ci si è chiesti quali interventi dovessero essere considerati, quali costi e spese potessero rientrare.

Per dirimere la questione, era già intervenuta l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (791/2021) con cui si chiedeva se ai fini del raggiungimento della percentuale dei lavori prevista dal comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.

Successivamente, una faq della stessa Agenzia chiarisce in modo più esplicito, affermando che “La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.  Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021”.

In pratica, se per la ristrutturazione di un edificio unifamiliare sono previsti interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria, occorre considerare la somma degli interventi previsti. Tuttavia, la modifica al comma 8-bis ha riguardato anche l’utilizzo di un verbo, che modifica sostanzialmente il calcolo del 30%: “nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Questa modifica apre alla possibilità di calcolare il 30% a seconda della “quantità” e dei “tempi” dei lavori da effettuare.

Facciamo un esempio.

Gli interventi previsti sono:

  • Efficientamento energetico: € 100.000;
  • Riduzione del rischio sismico: € 96.000;
  • Ristrutturazione edilizia (detraibili al 50%): € 60.000;
  • Ampliamento: € 80.000.

Totale lavori: € 336.000.

In base alla vecchia normativa, occorreva far riferimento al totale dei lavori (336.000 euro). Pertanto, il 30% dei lavori realizzati da raggiungere era pari ad € 100.800.

Invece, in base al nuovo comma 8-bis, possono essere inclusi solo gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, pari ad € 196.000. Pertanto, il 30% dei lavori realizzati da raggiungere è pari ad € 58.800.

La scelta del committente sta anche nel decidere quali interventi inserire nel caso in cui una tipologia di essi è antecedente agli altri e può far raggiungere facilmente il 30%, in modo da posticipare i lavori più lunghi (come per esempio il rifacimento di un tetto) o che hanno dei problemi relativi alle forniture (infissi o impianti termici).

Ipotizziamo che nella unifamiliare, i lavori di ristrutturazione edilizia detraibili al 50% riguardano interventi che si possono effettuare indipendentemente dall’inizio di quelli di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Inoltre, gli interventi di ampliamento volumetrico (esclusi in questo caso dagli incentivi) riguardano una parte dell’edificio non coinvolta dagli altri interventi incentivati. Il totale di questi lavori è di € 140.000, ben oltre il 30% del totale degli interventi. Al committente, dunque, conviene comprendere tutti gli interventi previsti per il calcolo del 30%.

Si ritiene che le spese da considerare siano quelle che riguardano interventi effettivamente realizzati. Non basta anticipare le somme necessarie per l’acquisto dei materiali o per le spese professionali. Pertanto, il 30% degli interventi deve riguardare lavori edili realizzati, forniture di materiali e prodotti finiti installati, progettazioni eseguite, e così via.

Questa tesi non è per partito preso, ma deriva dalle innumerevoli ripetizioni del termine “interventi realizzati” nelle circolari più importanti (19/2020, 24/2020, 30/2020) che trattano delle detrazioni spettanti al contribuente per le spese edilizie. In particolare, la Circolare 24/2020 chiarisce che la detrazione spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Pare fuori dubbio che anche il raggiungimento del 30% per prorogare la scadenza al 31 dicembre 2022 debba far riferimento agli interventi effettivamente realizzati.

A conferma della tesi esposta, si riporta la risposta fornita dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 21 giugno 2022: “si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati“.

Chi certifica il raggiungimento del 30%

Nonostante la presenza di numerosi professionisti che partecipano alla realizzazione dell’intervento, solo uno di loro, il Direttore dei Lavori, è in grado di sapere con certezza qual è lo stato di avanzamento lavori complessivo del cantiere che dirige. Il D.L. è responsabile, tra l’altro, dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi, e della tenuta della contabilità di cantiere attraverso la redazione del Giornale di Cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori redige uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Risulta chiaro che l’unico professionista che può avere contezza puntuale e dettagliata sugli interventi realizzati è proprio il D.L.

La modalità della dichiarazione è nella forma dell’autocertificazione, ma è decisamente preferibile la perizia stragiudiziale giurata di fronte a un pubblico ufficiale che offre più garanzie.

 

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