Boom! È la prima parola che ho pensato dopo aver letto la
sentenza del TAR Lazio 3 giugno 2022, n. 7215 resa in
riferimento al ricorso presentato dall’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) per l’annullamento e/o accertamento
dell’illegittimità del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili 11 novembre 2021 recante “Rilevazione delle
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori
all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi“.
Caro materiali: il Decreto del MIMS
Un decreto tanto atteso che, come disposto dall’art. 1-septies,
commi 3 e 5, del Decreto-Legge n. 73/2021, riporta i prezzi medi
dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2019, nonché le relative variazioni percentuali
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.
Un decreto realizzato dal MIMS col supporto di una Commissione
consultiva all’interno della quale c’erano ISTAT, Unioncamere, i
provveditorati e, appunto, ANCE che sin da subito aveva espresso le
sue perplessità sulla metodologia utilizzata e proponendo delle
alternative che non sono state accolte.
Compensazione prezzi materiali da costruzione: il ricorso
dell’ANCE
E proprio per questo, non tutto è proceduto nel migliore dei
modi, tanto che ANCE ha contestato il Decreto del MIMS nella parte
in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza
di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori, è stato
rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran
lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15
materiali:
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane,
striate; - Lamiere in acciaio Corten;
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e
relativi accessori); - Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche
zincati; - Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi
geo-strutturali; - Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
- Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
- Tubazione in PVC rigido;
- Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
- Tubi di rame per impianti idrosanitari;
- Legname per infissi;
- Legname abete sottomisura;
- Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato
(spritz beton).
I rilievi del MIMS
Secondo il MIMS, però, la metodologia utilizzata era l’unica,
coerentemente con la normativa, in grado di assicurare la
necessaria continuità, l’omogeneità nelle rilevazioni e
nell’elaborazione dei dati anche nella serie storica per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2019 nonché le relative variazioni
percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.
Ma non solo, secondo il MIMS le 3 fonti utilizzate avrebbero
rivestito per legge la qualifica di autorità competente in materia
di rilevazione dei prezzi, mentre analoga autorità in materia di
rilevazione dei prezzi non era rinvenibile in nessuna altra fonte
privata tra quelle proposte dall’ANCE che, pur operando in aderenza
alla prassi ingegneristica, perseguivano finalità statutarie
diverse, commerciali e privatistiche, nell’interesse esclusivo di
operatori economici e non nell’interesse pubblico.
Sul punto mi sono chiesto come mai il MIMS abbia sollevato
questa problematiche visto che utilizza una fonte privata (il
prezzario DEI) quale fonte competente per determinare la congruità
delle spese sostenute per avere accesso ai vari bonus fiscali (tra
cui il superbonus 110%). Da una parte le fonti private vanno bene,
dall’altra parte no. Ma questo è un altro discorso.
I rilievi e la richiesta di ANCE
L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili italiani ha:
- contestato la metodologia seguita per la rilevazione degli
incrementi seguiti; - lamentato l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un
certo numero di materiali più significativi oggetto di
rilevazione; - sottolineato che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e
avrebbe condotto a risultati non in linea con gli incrementi di
prezzo che, in realtà, aveva fatto registrare il mercato.
Secondo ANCE, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni
dei materiali monitorati, sarebbero emerse differente esorbitanti,
non facilmente giustificabili e idonee a minarne la complessiva
attendibilità.
Il giudizio del TAR
I giudici del TAR, pur rilevando che la metodologia utilizzata
per la redazione del Decreto offra garanzie sotto il profilo
procedimentale, ha ammesso che l’attività di rilevazione abbia
registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei
dati e alla loro gestione e “normalizzazione” minandone, pertanto,
la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di
mercato. E proprio tali dinamiche “straordinarie” il legislatore
voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse
avevano sul tessuto imprenditoriale.
Conclusioni
In definitiva, considerato che l’attività istruttoria pur
afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata
carente, il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato “tenuto” il
Ministero resistente all’espletamento di un supplemento
istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo
ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto
delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e
aggregazione dei dati.
L’intervista al vicepresidente ANCE
Sull’argomento ho intervistato il vicepresidente ANCE con delega
alle opere pubbliche Edoardo Bianchi a cui ho
posto alcune domande.
Domanda – Partiamo dal principio: cosa è
successo e perché si è arrivati al TAR?
Risposta – Abbiamo lavorato con il MIMS per
determinare quali erano gli scostamenti del primo semestre 2021
rispetto agli anni precedenti. Il primo aspetto da rilevare è la
chiusura totale da parte degli uffici, per i quali sembrava che il
problema fosse “straordinario” e legato a problemi temporanei.
Proprio per questo tutte le rilevazioni hanno risentito di questa “impostazione”. In più c’è un paniere sbagliato e anacronistico in
cui ci sono 56 prezzi, 56 prodotti che sono forniture e non
lavorazioni, completamente distaccato dalla realtà.
In secondo aspetto è che gli Enti rilevatori (Unioncamere, ISTAT
e Provveditorati) non fanno questo di professione, non sono
scientificamente proiettati su questo tipo di rilevamento.
Unite insieme questi due aspetti è uscito un risultato folle che
abbiamo impugnato, come abbiamo impugnato anche il secondo semestre
2021.
Come mai costruttori e tecnici non incidono?
Domanda – Ance fa parte della Commissione
consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da
costruzione, come mai non è riuscita ad incidere nella redazione
del Decreto del MIMS?
Risposta – In questa commissione siamo sentiti
ma non ascoltati. Nel verbale finale che chiudeva l’istruttoria del
tavolo di lavoro, ANCE ha votato contro esprimendo il proprio
dissenso ed è per questo che poi è stato impugnato il Decreto. Sul
fatto che non siamo ascoltati ci sono vari aspetti da considerare,
tutti riconducibili ad un problema culturale. Primo, c’è sempre
l’impressione che con la revisione dei prezzi ci sia qualcuno che
voglia arricchirsi. Sembra che tu stia chiedendo qualcosa che non
ti spetta.
Secondo, non vivendo in trincea tutti i giorni e non acquistando
tutti i giorni ferro, bitume o calcestruzzo, non si può avere la
percezione di quanto siano momentanei o strutturali questi aumenti
di costo. Il grande problema dei prezzi è cominciato nell’ultimo
trimestre 2020, viene da lontano, e non si sono resi conto che la
compensazione ex-post è funzione del prezzi del momento che prende
atto sia degli aumenti che delle diminuzioni.
Terzo, il vero problema è che non c’è stata nessuna
scientificità. La conferma è arrivata dal cambio del metodo di
computazione utilizzata per il 2022. Ad aprile 2022 sarebbero
dovuti uscire due provvedimenti, uno riferito a come si devono
aggiornare i prezzari, l’altro con il nuovo paniere che fa l’ISTAT
che deve rilevare il termometro degli aumenti o delle variazioni
dei prezzi. Il Ministero, quindi, ha riconosciuto che la
metodologia non è più attuale.
Noi abbiamo proposto di ancorare i rilevamenti a dei listini
internazionali o ufficiali nazionali, in modo da arrivare a prezzi
davvero rappresentativi. Per come dice il MIMS, il prezzo attuale
oggi è la media del prezzo dei 6 mesi precedenti. Ma, facendo
un’analogia con la staffetta quotidiana del petrolio, se oggi
acquisti la benzina paghi il prezzo di stamattina e non la media
dei 6 mesi precedenti! Il Ministro Giovannini ha ammesso che
l’aumento medio del primo semestre 2021 è del 19% e quello del
secondo semestre 2021 è del 36%. Aumenti che, tra le altre cose,
non tengono in considerazione quello che è successo dal 24 febbraio
in poi con la guerra in Ucraina.
Gli effetti della sentenza del TAR
Domanda – Con la sentenza non viene abrogato il
Decreto, il TAR conferma che ci sono state delle incongruenza e
invita ad un supplemento istruttorio sui materiali più
significativi in contestazione nel giudizio. Sostanzialmente che
significa e che impatto ha sulle procedure in corso?
Risposta – La sentenza è molto fresca, adesso
dobbiamo capire cosa vuole fare il Ministero che ha già deciso di
abbandonare quella metodologia di calcolo, proiettandosi verso una
nuova. Questa sentenza rimodula e ricomputa l’attività istruttoria.
Cosa vuol dire? Che dovremmo risederci attorno ad un tavolo e
dovremmo anche tenere in considerazione che fino a ieri nessuna
impresa è stata pagata per i lavori del primo semestre 2021. Si
pone un problema su come si regoleranno per il secondo semestre.
Problematica che il Ministero dovrà tenere in considerazione.
Il TAR dice che le fonti utilizzate dal MIMS sono quelle
ufficiali previste dalla norma. Su questo non c’è dubbio. La norma
dice che occorre utilizzare le rilevazioni di ISTAT, Unioncamere e
Provveditorati. Se queste “fonti” fossero adeguatamente organizzate
non ci sarebbe stato alcun problema. Nei lavori istruttori non è
che per ognuno dei 56 prezzi hanno quotato 5/6 rilevazioni. C’è chi
ne ha quotati 10/8/15 prezzi, chi ne quotati su una singola voce
con diverse analisi di mercato, chi ha portato solo un’offerta. Noi
per il bitume abbiamo utilizzato SITEB, chi meglio di loro può
quotarlo?
Ringrazio il vicepresidente Bianchi per il prezioso contributo e
lascio come sempre a voi ogni commento.
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