Oggi a mezzanotte scade il termine per la comunicazione alle Entrate relative ai lavori svolti in condominio nel 2021, superbonus compreso, da parte degli amministratori. E la proroga dal 16 marzo al 7 aprile non ha risolto i problemi perché, quasi contemporaneamente, per i condòmini il diritto di scegliere se optare per cessione del credito o sconto in fattura oppure per la detrazione è stata spostata al 29 aprile. Quindi oggi gli amministratori, tranne che in qualche caso, non dispongono di tutti i dati necessari per effettuare la comunicazione.
Le Entrate non possono concedere altri slittamenti perché i dieci giorni a disposizione dell’Agenzia per intervenire in questi casi sono già stati concessi, quindi l’unica scelta è non mandare nulla, sperando in una norma che conceda una proroga “a posteriori” con sanatoria per i ritardi, oppure mandare la comunicazione dopo il 29 aprile e accettare l’idea di pagare la sanzione, come spiegato qui sotto.
In ogni caso l’indifferenza del Parlamento e del Governo per questo ennesimo inghippo normativo la dice lunga sulla considerazione in cui viene tenuto il mondo condominiale, che pure è popolato da almeno metà degli italiani.
Il mancato invio
L’amministratore è ormai quasi sempre certo di non avere la completezza dei dati per l’Agenzia.I dubbi riguardano soprattutto il campo dove dichiarare se il contribuente cede o meno il credito. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete o incongruenti, non saranno inserite direttamente nella dichiarazione precompilata e saranno esposte in un “prospetto separato” per consentire al contribuente di verificarle.
La sanzione
Cosa accadrebbe quindi se venisse ravvisato un errore nei dati trasmessi all’Agenzia o fosse omessa o inviata tardivamente la comunicazione alle Entrate? In questi casi scatta la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, nella misura massima di 50mila euro. Tuttavia, nei soli casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
La sanzione è ridotta a un terzo, c ioè 33,33 euro, con un massimo di 20mila euro, se le comunicazioni sono correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio 2022). Un importo che può quindi essere inserito nel rendiconto e, nel caso remoto che qualche assemblea si rifiuti di approvarlo, non rappresenta un onere insopportabile (per quanto ingiusto).
Source: quotidianocondominio.ilsole24ore.com
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