L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento per il
software “Comunicazione da Amministratori Condominio
2021”, da utilizzare per la compilazione delle
comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio
energetico su parti comuni condominiali sostenute per l’anno 2021,
e che premette la predisposizione del modello 730 precompilato
2022
Comunicazione da Amministratori di Condominio: aggiornato il
software
Ricordiamo che gli amministratori di condominio devono
comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo
2022, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno
precedente dal condominio per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, oltre che per quelle sostenute per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di
ristrutturazione (cd. “Bonus Mobili”).
In particolare, ricordiamo che tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle
parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al
comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196
(TUIR), che comprendono:
- gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all’articolo 1117 del codice civile; - la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune; - l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi; - la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; - la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici; - l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Come effettuare la comunicazione
Il programma permette, oltre al caricamento delle spese
sostenute, anche l’inserimento del numero di unità
immobiliari che compongono il condominio e la ripartizione
delle quote su cui vanno calcolati gli importi. Inoltre è
possibile comunicare l’eventuale destinazione del credito, se
ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In
entrambi i casi, permane l’obbligo di effettuare la
comunicazione..
Vanno trasmessi anche i dati degli interventi che hanno
usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha
effettuato pagamenti nell’anno di riferimento perché hanno
esercitato l’opzione della cessione del credito da parte di
tutti i condomini ai fornitori, oppure dello sconto in
fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Questi i casi che possono essere segnalati nella
comunicazione:
- credito non ceduto / non corrisposto tramite sconto in
fattura; - credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
- sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
- credito non cedibile o sconto non applicabile;
- credito non ceduto o non corrisposto come contributo mediante
sconto; - in parte come sconto in fattura/cessione del credito d’imposta
ai fornitori; - in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai
fornitori,
Ecco quindi un’importante novità: se il contribuente per un
intervento ha optato in parte per la cessione del credito e
in parte per lo sconto in fattura può indicarlo
con un nuovo codice da utilizzare per compilare il campo
“Credito ceduto o contributo mediante sconto”.
Infine ricordiamo che, come segnalato nelle FAQ del Fisco:
- non sono previste soglie minime per la
trasmissione dei dati; - il singolo condòmino non può
opporsi all’inserimento dei dati nella
dichiarazione precompilata; - in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno
usufruire della detrazione IRPEF e l’amministratore non dovrà
inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati
sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la relativa
certificazione; - in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute
per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici
residenziali, l’amministratore sarà tenuto a comunicare
solo le spese effettivamente rimaste a carico del
condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini
e, allo stesso modo, bisognerà compilare la
certificazione da rilasciare ai condòmini.
Comunicazioni al Fisco dai condomini minimi
Qualora un condominio fino a otto
condòmini (cd “condominio minimo”) abbia nominato un
amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi agli interventi di effettuati sulle
parti comuni condominiali.
Diversamente se non è stato nominato un amministratore, i
condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria
dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio, tranne quando uno dei soggetti a cui è
stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito.
In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare
tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio
minimo, compilando anche le sezioni relative al credito
ceduto.
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